L’ascolto del minore (Ascolto del minore) disciplina il diritto del minore a tenere in considerazione il proprio pensiero nelle questioni che lo riguardano.
Ciò non significa che tutti i minori possano essere ascoltati. Ovvero, l’ascolto del minore avviene per il minore di età superiore ai 12 anni. Le opinioni del minore sono tenute in considerazione in ragione anche del grado di maturità.
In tutti i casi di contrasto con l’interesse del minore (L’interesse superiore del minore) il Giudice non procede all’ascolto del minore. In questi casi dovrà essere motivato il mancato ascolto.
Il Giudice dovrà informare il minore, gli esercenti la responsabilità genitoriale e gli avvocati oltre il curatore speciale (Il curatore speciale di minore ) su i temi dell’ascolto.
L’ascolto ha precise modalità. Deve essere garantita serenità e riservatezza del minore. Il minore, se ha compiuto 14 anni deve essere informato della possibilità di nomina di un curatore speciale.
E’ necessaria anche una registrazione audiovisiva o processo verbale. Pe molti anni questo è stato considerato non un diritto soggettivo, ma una facoltà rimessa al giudice.
L’ascolto del minore ha quindi una doppia veste come “manifestazione di volontà” e “atto istruttorio necessario”. Viene considerata infatti l’autodeterminazione e la personalità del minore “patrimonio individuale del singolo da individuarsi non solo nelle capacità e inclinazioni naturali ma anche nelle aspettative del minore”.
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