Ascolto del minore. Novità. Cosa ha introdotto la riforma Cartabia e le disposizioni sovranazionali di riferimento. Si parla molto di ascolto del minore e da molto tempo. La Convenzione di New York e la Convenzione di Strasburgo sono state le prime ad affermare il diritto del minore ad essere ascoltato. Ascolto del minore, capace di discernimento, che esprime la propria opinione su procedimenti che lo riguardano. Le disposizioni sovranazionali si sono arricchite con la Convenzione d’Europa, oltre che con le singole disposizioni nazionali e arresti giurisprudenziali.

Il minore diviene soggetto autonomo rispetto ai propri rappresentanti (La responsabilità genitoriale Il Curatore speciale di minore). Il nostro ordinamento prevedeva un limitato numero di casi, soprattutto in ambito penale, di ascolto del minore di età. Con la legge su divorzio si raccoglieva la posizione del minore per valutare complessivamente la situazione del nucleo familiare. Solo nel 2006 in ambito di affido condiviso (Bigenitorialità. Prospettive di riforma) in sede di separazione, il legislatore si conforma alla disciplina europea. Viene introdotto l’art. 155 sexies c.c., oggi abrogato e sostituito dall’art. 473 bis 4 c.p.c.. L’articolo prevede l’ascolto del minore che abbia compiuto dodici anni, o di età inferiore se capace di discernimento. Ciò è previsto anche in relazione all’arte. 336 c.c. La responsabilità genitoriale). La riforma colma le lacune del diritto vivente. Novità? Indica espressamente l’importanza dell’ascolto del minore, il dovere del giudice di tenere in considerazione l’opinione del minore. Il Giudice dovrà infatti esplicitare anche le ragioni del mancato ascolto. Che non è solo necessario ma diventa obbligatorio. Ovviamente, quando manifestamente superfluo o di impossibilità fisica o psichica o di rifiuto, il giudice potrà non procedere all’ascolto. Dovrà in ogni caso motivarlo. La riforma prevede poi espressamente che le udienze di audizione del minore siano fissate in giorni e orari compatibili con gli impegni scolatici; che si tengano in locali adeguati, anche diversi dal tribunale, nel rispetto della serenità e riservatezza del minore.

Nel caso il Giudice ravvisi che l’ascolto del minore sia in contrasto con il suo interesse (L’interesse superiore del minore) o che infici la libertà di espressione, può utilizzare dichiarazioni rese in altri ambiti. Il minore potrà anche essere ascoltato dal curatore speciale (Il Curatore speciale di minore), sempre nel rispetto dei dettami e convenzioni internazionali.

Considerato che l’ascolto è funzionale all’interesse del minore, lo stesso dovrà essere informato. Il Giudice spiegherò il significato delle fasi processuali e possibili esiti. Il minore dovrà poter valutare anche il proprio diritto a non essere ascoltato o a nominare un curatore speciale. L’ascolto mira non a ricostruire i fatti storici ma a far emergere i bisogni del minore che potrebbero essere offuscati.  I c.d. desiderata all’intento del contesto di riferimento. L’istituto è previsto anche nel caso di negoziazione assistita (La riforma Cartabia e tutela della persona) e la valutazione è rimessa alla pubblica autorità, nel caso che l’accordo non rispecchi l’interesse del minore.

Si tratta di una riorganizzazione metodologica che valorizza il ruolo di parte sostanziale del minore nel processo. E’ necessario che i professionisti coinvolti siano specializzati e pronti a raccogliere la sfida.

 

 

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