L’art. 473-bis.8 prevede quattro ipotesi in cui la nomina del curatore speciale di minore è obbligatoria. Deve essere disposta d’ufficio dal giudice a pena di nullità degli atti del procedimento. l’ipotesi residuale  all’apprezzamento del giudice  solo nel caso in cui i genitori appaiono per gravi ragioni temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore.

  1. nomina obbligatoria è quella in cui è richiesta dal PM o dall’altro genitore la declaratoria di decadenza dalla responsabilità genitoriale . E’ sempre necessaria la nomina di un curatore speciale ove non sia stato nominato un tutore provvisorio (Il Curatore speciale di minore )
  2. come obbligatoria la nomina del curatore nei procedimenti di allontanamento del minore dalla propria famiglia di origine ad opera della pubblica autorità exart. 403 c.c. . E in quelli in cui si discute dell’affidamento familiare del minore ai sensi dell’art. 2, comma 1, della l. 184/1983 sulle adozioni.
  3. a pena di nullità riguarda le ipotesi in cui “dai fatti emersi nel procedimento venga alla luce una situazione di pregiudizio per il minore tale da precluderne l’adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori”. A questa ipotesi sono ricondotti  i procedimenti volti all’adozione dei provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale exart. 333 c.c. (Limitazioni della responsabilità genitoriale).

Nel procedimento di separazione, di divorzio o affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio, il giudice può nominare un curatore speciale che lo rappresenti nel giudizio. Quando la conflittualità tra i genitori sia così elevata da fare ritenere gli stessi incapaci di rappresentare adeguatamente gli interessi della prole minorenne.

La figura del curatore speciale non debba trasformarsi in qualcosa di automatico da disporre in via generale e incondizionata. Deve piuttosto essere riservata a quelle ipotesi in cui un conflitto di interessi è ravvisabile in concreto.

La riforma ha previsto una legittimazione attiva in capo al minore ultra quattordicenne a richiedere la nomina del curatore. Si pone al centro il minore. 

Conseguenze della omessa nomina

La mancata nomina del curatore speciale determina la nullità del procedimento per violazione dell’integrità del contraddittorio.

Il provvedimento giudiziale di nomina è volto propriamente alla sostituzione del rappresentante per volontà del minore o al fine di emendare un vizio, che, riguardando il mal funzionamento dello strumento rappresentativo.

Poteri processuali e sostanziali del curatore speciale

Il curatore speciale deve ascoltare il minore come puntualizzato dal terzo comma dell’art. 473 –bis. 8.  

L’attribuzione di poteri di rappresentanza sostanziale consente al giudice procedente interventi puntuali e di immediata realizzazione. Nei cassi ad esempio di iscrizione scolastica o trattamenti medici.  Non si tratta, comunque, di una delega in bianco, ma di circoscritte ipotesi, individuate dal giudice per poter tutelare il minore. Quando non precisate, il curatore speciale deve richiedere al Giudice.

Revoca del curatore speciale

La riforma disciplina un apposito procedimento di revoca del curatore speciale del minore. Con decreto non impugnabile per gravi inadempienze o perché mancano o sono venuti meno i presupposti per la sua nomina. Questa procedura fa  contrappeso rispetto alla scelta del legislatore di codificare l’obbligatorietà della nomina. 

Il curatore speciale del minore resta in carica finché non venga meno la situazione che ne abbia reso necessaria la nomina.

I curatori speciali sono individuati dal tribunale nelle liste appositamente costituite tra esperti della materia che hanno partecipato a specifici corsi.

www.avvocatoansidei.it