Il pernotto dal padre va garantito. Non solo perchè a presidio del diritto alla bigenitorialità (Bigenitorialità. Prospettive di riforma) ma perchè sancito dalla CEDU. L’art. 8 (http://www.europeanrights.eu/public/commenti/Commento_Putaturo.pdf) tutela il diritto alla vita familiare. Quindi, indipendentemente da affidamento condiviso o esclusivo (Affidamento esclusivo) un duraturo allentamento dal padre può vedere un diritto fondamentale. Quello alla vita familiare. Infatti, i tempi di permanenza dei minori presso il genitore non collocatario o affidatario (L’assegnazione della casa coniugale ai figli) e al di fuori della casa familiare, devono consentire l’assolvimento die doveri genitoriali (L’interesse superiore del minore). Il pernotto dal padre è e deve essere nell’interesse superiore del minore. Ovvero deve essere garantito tutte le volte che non arrechi pregiudizio al suo sviluppo psicofisico. Nei tempi di permanenza presso l’altro genitore rientra anche il pernotto dal padre.  Ovviamente il caso di specie (Cass. Civ. n.9442/2024) prevede il caso di pernotto dal padre, quale genitore non collocatario. Nell’ambito dell’assistenza materiale e morale verso il figlio rientra anche la cura, il pernottamento. Anche se i tempi sono ridotti invasione dei tempi e modi di frequentazione il sacrificio non può essere totale. L’educazione e l’istruzione passano anche attraverso la fase di frequentazione con pernotto. Si tratta di un principio consolidato in giurisprudenza. Vi sono casi anche di minori di anni 2 che pernottano dal padre. Ciò va letto alla luce del caso concreto e non si può generalizzare. E, in ogni caso, nel rispetto di un equilibrato sviluppo psicofisico ciò va attuato e concordato gradualmente. Se vi sono anche assistenti sociali e o operatori domiciliari, anche con il loro supporto specialistico.

Non deve essere imposto e va valutato l’impatto. Sempre preservando il rapporto con il genitore non collocatario che non deve subire, insieme, al figlio, l’impossibilità a mantenere o costruire un rapporto confidenziale, intimo.

Sono quindi ricopribili per la Cassazione quei provvedimenti di affidamento che stabiliscano restrizioni. Restrizioni che nel tempo possono ledere il diritto sancito dall’art. 8 CEDU alla vita familiare. Sulla base logico giuridica del fatto che anche il pernotto dal padre consente al padre di svolgere la propria funzione di cura e assistenza morale e materiale. Salvo, certamente, i casi in cui ciò possa arrecare pregiudizio.

Vale la pena ricordare che prima del diritto del genitore, esiste il più delicato diritto del minore.

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