L’affidamento c.d. esclusivo, cioè ad uno solo dei genitori può essere disposto quando l’affidamento all’altro può essere contrario all’interesse del minore.
Per interesse del minore, si intende il benessere morale e materiale, da accertare caso per caso.
Si tratta di una ipotesi residuale, il ricorso all’affido esclusivo, in quanto deve essere primariamente garantito il diritto del minore alla c.d. bigenitorialità; un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori.
Non si tratta quindi di scegliere il genitore più idoneo  ma di valutare se l’esercizio da parte di uno dei genitori può incidere negativamente sullo sviluppo psicofisico del figlio. Quindi di fare l’interesse del minore.
Attraverso la lettura di alcuni dispositivi, emerge che  il parametro di riferimento è la inidoneità ad assumersi i compiti genitoriali di cura ed educazione del minore. Non hanno rilevanza l’inclinazione sessuale o l’addebito della separazione. Centro di riferimento è lo sviluppo psicofisico del figlio.
La casistica ci svela che assumono rilevanza, il comportamento e l’atteggiamento, lo stuile di vita del genitore che possono in qualche modo ripercuotersi in via immediata sul figlio.
Ad esempio, sono lesivi dell’interesse del minore il totale disinteresse dei confronti del figlio.  Anche il genitore non convivente deve partecipare alle decisioni relative ai figli, sia legate all’educazione sia in termini di compartecipazione alla quotidianità.
Si tratta di tutti quei comportamenti c.d. ostativi, quali ad esempio la violazione dell’obbligo di mantenimento. Questo incide  sul piano materiale, e anche morale poiché impedisce al figlio di sfruttare al meglio le proprie potenzialità formative. Contrario quindi ai doveri inerenti la responsabilità genitoriale (La responsabilità genitoriale).
Di contro, anche un atteggiamento troppo assillante può essere considerato rilevante in quanto inopportuno.
Va detto poi, che anche il procedimento di separazione o divorzio, non possono interferire su tali decisioni; il centro è l’interesse della prole alla bigenitorialità.
Sono stati indicviduati tuti quei comportamenti definiti inettitudini, in quanto espressivi di disvalore, pericolosi, condizioni di vita anomale, disturbi della personalità o personalità violenta.
Va detto che anche il comportamento del genitore che ostacola lo svolgimento del rapporto del figlio con l’altro è considerato negativamente.
Viene tenuta in debita considerazione dal giudice anche la volontà del figlio che esprima la propria preferenza. La Giurisprudenza non è concorde nell’ambito della conflittualità tra genitori. Nel senso che per molti tribunali la conflittualità tra genitori non può essere ostativa all’affido condiviso (AFFIDO FAMILIARE) a meno che non si ponga in contrasto con l’interesse del minore. Altro orientamento preferisce, nello scenario di una conflittualità irriducibile, prediligere l’affido esclusivo per non causare ulteriore danno.

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