Il diritto alla bigenitorialità tra legge e prospettive di riforma (d.d.l. Pillon) impone una serie di riflessioni. Un concetto quello della bigenitorialità introdotto con la L. n.54/2006 che garantisce un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori in caso di separazione. La legge sull’affido condiviso infatti fa proprio il principio della convenzione di New York su i diritti del fanciullo e della Carta di Nizza.

Giova precisare che in tale prospettiva non si è mai cercata un divisione matematica ad occuparsi dei figli, ma l’intento è conservare in capo ai genitori le proprie responsabilità. Diviene centrale l’interesse del minore (La Convenzione dell’Aja e protezione del minore).  Il migliore interesse per lo sviluppo psicofisico. Si abbandona il concetto di protestò genitoriale a favore della responsabilità genitoriale (La responsabilità genitoriale). Il ruolo del minore è centrale anche nel processo con la previsione dell’ascolto e nella relazione con i genitori. Le prospettive di riforma riguardano l’affido condiviso, il mantenimento diretto e garanzie di bigenitorialità. La prima modifica proposta riguarda la mediazione civile obbligatoria. Rendere cioè obbligatoria la mediazione familiare quale per orso alternativo. Importantissimo strumento per definire accordi condivisi e non solo. Mantenere rapporti civili e dialogo.Dubbi sorgono sulla sua obbligatorietà. Se imposta, non è matematico che agevoli il dialogo. Secondo alcuni, soprattutto in caso di violenza o abusi, sarebbe impossibile. Altro aspetto, riguarda la frequentazione paritaria con entrambi i genitori; non meno di 12 giorni ciascuno e prevedendo due case per il minore, la materna e la paterna, eliminando di fatto l’assegnazione della casa familiare.

Tale impostazione fa cadere il concetto di residenza abituale (n.308/2008 Corte Cost.- reg. UE n.2201/2003), tra l’altro criterio inderogabili in materia di diritto internazionale.  Viene inoltre previsto il mantenimento in forma diretta, in ragione della collocazione paritaria presso i genitori. Occorrerà valutare caso per caso, visto che nel quadro normativo italiano la maggior parte delle donne non lavora. Unico neo, nell’ottica del minore, l’altro genitore, in caso di inadempienza non ha titolo per l’azione. Il mantenimento breve poi un tetto massimo, i 25 anni di età del figlio.

In ragione di un discusso fenomeno, da alcuni non riconosciuto in maniera scientifica, si vuole contrastare l’c.d. alienazione parentale (Alienazione parentale) , mediante sospensione della responsabilità genitoriale e modifiche nella permanenza c/o il genitore attivo della condotta contestata.

Senza dubbio la prospettiva di riforma del d.d.l. Pillon impone numerose riflessioni e sembra snaturare alcuni principi e approdi faticosamente raggiunti anche nelle prassi operative. Va trovato un equilibrio tra la soluzione proposta, principi cardine dell’ordinamento e caso concreto, ove il Giudice deve applicare il poter discrezionale al caso concreto a tutela della parte debole. Interessante è il commento alla sentenza della Corte di Cassazione del 30 luglio 2018 n. 2015, ove dott. Casaburi, nell’ottica del minore al centro della valutazione, prima di tutto come persona.

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