No a pubblicazione di foto di minorenni dal Garante della Privacy.

E’ prassi consolidata quella di pubblicare foto di minorenni nei social o internet in generale. E’ necessario il rispetto delle regole deontologiche e di buon senso. Nel comunicato del Garante (Il Nuovo Codice Privacy.) ai giornalisti si specifica che occorre “ valutare se la pubblicazione sia davvero nell’interesse oggettivo del minore”.

Non solo quelle relative all’attività giornalistica quindi ma anche quelle dettate dalla Carta di Treviso (https://www.odg.it/allegato-2-carta-di-treviso/24290). Per i più piccolo esistono garanzie rafforzate. Occorre che i minori non siano facilmente identificabili soprattutto di fronte a fatti di cronaca.

Il Garante si è per questo rivolto ai giornalisti, ponendo l’attenzione sul diritto prevalente. La tutela del minorenne sul diritto di cotnaca.

Il tutto per agevolare quel normale sviluppo psicofisico tutelato dalle norme (L’interesse superiore del minore.)

Tale problema ricade anche su i gentiori e parenti che spesso non usano le medesime accortezzze.

Prima dell’avvento di internet la pubblicazione era legata al consenso (Consenso informato )dell’avente diritto. Il tutto sempre con il limite che svincolava in caso di eventi pubblici o alto.

I diritto all’immagine è un diritto dellapersonalita. Fondamentale e inalienabile.

La Convenzione di New York stabilisce che nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze illegali.

Nel GDPR c’è una specifica attenzione. Inizialmente con riferimento al compimento dei 18 anni ma va considerato l’uso. Si specifica, infatti, una età di consenso digitale, ovvero 16 anni. E può essere abbassato a 14.

E’ quindi necessario il consenso di entrambi i genitori alla pubblicazione di foto di minorenni. Nel caso di mancata ottemperanza l’altro genitore può chiedere inibitoria verso quello che ha pubblicato senza previo consenso.

In altri, casi vi sono genitoori che pubblicano senza il consenso del figlio.

Deve essere valutato sempre il prevalente interesse del minore, come prevalente.

 

www.avvocatoansidei.it