In ambito europeo si inizia a parlare di consenso informato con il Codice di Norimberga. Si tratta di un documento teso a scongiurare il ripetersi delle torture e sperimentazioni messe in atto dai nazisti. Viene fissato quindi il limite tra sperimentazione e tortura e il consenso informato diviene condizione essenziale per iniziare ogni esperimenti.

Parimenti il principio di autodeterminazione terapeutica e del consenso informato trovano fondamento nella Costituzione agli articoli n.2,13,32.

La nostra Costituzione offre garanzie alla persona, lasciando da parte lo spirito paternalistico e lascia ampia scelta all’individuo. Infatti, eventuali obblighi vaccinali o trattamenti sanitari obbligatori sono consentiti solo se previsti dalla legge. Numerosi testi normativi parlano di consenso informato: dalla legge istitutiva del servizio sanitario nazionale, la legge Basaglia, il codice deontologico medico, il decreto sulle sperimentazioni cliniche, i pareri del comitato nazionale di bioetica, la convenzione di Oviedoe la Carta dei diritti fondamentali dell’UE, capo I.

La definizione di consenso informato, contenuta nella L.219/2017 è articolata. Emergono però dei punti chiave imprescindibili: il principio di autodeterminazione e consenso informato ai trattamenti diagnostici e terapeutici; la relazione di cura e fiducia medico paziente; diritto a conoscere delle proprie condizioni di salute; acquisizione del documento del consenso informato; diritto a revocare il consenso; specificazione di che cosa si intende per trattamenti sanitari; rispetto da parte del medico della volontà espressa dal paziente anche in circostanze di emergenza(ove le circostanze consentano di reperire la volontà); principio di adeguata formazione del personale; disciplina dei casi eccezionali. Partendo da questi principi, si spiega tutta la disciplina.

Il consenso quindi necessario per l’avvio e prosecuzione del trattamento, deve essere: libero da condizionamenti e pressioni. Informazione e consenso vanno a braccetto e costituiscono la c.d alleanza terapeutica.

Il diritto di autodeterminazione si estende anche alla possibilità per il paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni e o di delgare un familiare o persona di fiducia a relazionarsi con il personale medico.

In questa solo apparente fluidità, si incontrano diverse eccezioni, casi particolari e situazioni limite. Cosa si intende per trattamento sanitario? L’alimentazione artificiale lo è? Ecco, in taluni casi, in quanto atti di sostegno vitale, sono stati ritenuti  non rifiutabili (Cass. N. 16710/2017 – Caso Englaro).

L’espressione del consenso può evvenire mediante sottoscrizione di moduli prestampati, come nel caso di accertamenti diagnostici, o nelle modalità dettate dalla sua specifica condizione. Anche le videoregistrazioni o altri dispositivi sono ritenuti ammissibili quali espressione del consenso informato; fanno parte della cartella clinica.

Presupposto dell’assenso o del dissenso è la capacità di agire (Consenso informato e amministrazione di sostegno). Non poche difficoltà incontrano anche i tutori legali e amministratori di sostegno, soprattutto laddove manchi una DAT (TESTAMENTO BIOLOGICO).

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