Contrazione reddituale e Covid 19. La pandemia può comportare una diminuzione dell’assegno di mantenimento?
In questo periodo di pandemia, molte famiglie hanno dovuto fare i conti con la contrazione reddituale.
In particolare, si sta assistendo a numerose richieste di rideterminazione dell’assegno di mantenimento, in diminuzione.
Alcuni casi.
Nel giudizio di divorzio, un marito ha chiesto la riduzione dell’assegno di mantenimento a causa delle spese ulteriori cui è andato incontro. La casa familiare era stata assegnata alla moglie.
Infatti, il marito ha subito una contrazione reddituale. Sia perché ha dovuto sostenere un altro canone di locazione. Sia perché, subita una operazione che lo ha visto costretto ad interrompere il lavoro, si è aggiunto il Covid 19. La pandemia ha comportato duna una contrazione nei redditi di molte famiglie.
In questo caso l’istante era la moglie che chiedeva un aumento dell’assegno. Il marito ha documentato i maggiori oneri da sostenere e la effettiva contrazione reddituale. Il Tribunale di Terni ha ritenuto l’attività colpita realmente dal Covid. Il marito, infatti, svolgeva consulenza a piccole aziende, quelle più colpite dalla situazione di emergenza.La decisone prevedeva però la possibilità di rideterminazione nel caso di ripresa economica.
Bene, è necessario valutare caso per caso.
Ogni volta che si domanda o aumento o riduzione, è fondamentale la documentazione a sostegno delle proprioe pretese. Si precisa che la prova incombe sul richiedente (Corte di Appello di Roma n.2946/2020). Quindi anche in caso di contrazione reddituale a causa del Covi 19 deve essere provata.
Così si è pronunciato il Tribunale di Terni, in conformità anche alle pronunce della Corte di appello di Roma n. 2946/2020.
Giova tra l’altro ricordare che l’assegno in favore dell’ex coniuge, art 5, comma 6, legge n.898 del 1970 stabilisce la inadeguatezza dei mezzi dell’istante. Parametro sulla attribuzione e quantificazione (Assegno divorzile, nuova quantificazione).
Secondo il più recente orientamento, quindi, la funzione dell’assegno di divorzio non è quella di ricostituire il tenore di vita coniugale, bensì quella di assistere il coniuge incolpevolmente privo di mezzi adeguati e riequilibrare le condizioni economiche degli ex coniugi (Cass. civ. 17/04/2019 n. 10781).
La pandemia ha generato molte modificazioni nella realtà familiare e quotidiana. (si veda anche Testamento biologico e Covid; La separazione dei coniugi e Coronavirus)
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