E’ ammessa la trascrizione all’anagrafe italiana dell’atto di nascita per una coppia omoaffettiva con figli nati all’estero da maternità surrogata? Questione molto dibattuta che incontra resistenze, non solo giuridiche ma che la giurisprudenza ha chiarito dirimente il contrasto. La Cassazione Civile, infatti, con la recentissima sentenza n. 12193 del 2019 ha stabilito che non può essere trascritto nei registri dello stato civile italiano, il provvedimento straniero con cui si accerta il rapporto di filiazione tra minore nato all’estero da madre surrogata e soggetto che con la stessa non ha alcun rapporto biologico. Il c.d. genitore d’intenzione non può procedere alla trascrizione.
E’ il caso di due uomini che chiedono la trascrizione all’anagrafe in italia dell’atto di filiazione di due figli nati all’estero da maternità surrogata. Tra l’altro tale atto di filiazione è riconosciuto all’estero.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, hanno rigettato il riconoscimento del provvedimento straniero. E’necessario analizzare i motivi del diniego.
Il caso di specie infatti riguarda una coppia omaffettiva che ha fatto ricorso alla maternità surrogata all’estero: sono ricorsi a due donne una che ha messo a disposizione gli ovociti l’altra che aveva provveduto alla gestazione.
Il nostro ordinamento prevede il divieto della surrogazione della maternità e tale diniego si fonda sull’ordine pubblico. L’art. 12, comma 6, della Legge n.40 del 2004, stabilisce nel divieto un principio di ordine pubblico a tutela della dignità della gestante e dell’istituto dell’adozione. L’ordine pubblico di cui si parla deve essere valutato alla stregua sia dei principi costituzionali sia della L. n.218/95 in materia di diritto internazionale. L’art. 64 e seguenti che disciplinano il riconoscimento dei provvedimenti stranieri devono inevitabilmente essere letti e valutati alla stregua della nostra carta costituzionale e delle fonti sovranazionali e internazionali. Le Sezioni Unite infatti hanno stabilito che il divieto trova il suo fondamento in valori tutelati dall’ordinamento che prevalgono sull’interesse del minore (La responsabilità genitoriale). Non si esclude aprioristicamente la tutela del rapporto genitoriale che è alla base della richiesta ma, tale rapporto può e dovrebbe secondo la cassazione essere ben regolamentato attraverso altri strumenti giuridici. Lo strumento a disposizione è l’adozione ad esempio in casi particolari, di cui all’art. 44, comma 1, lett. D), legge n.184/1983 (Adozioni in casi particolari.).Prima di intraprendere determinati percorsi, è preferibile verificare le conseguenze giuridiche di certe scelte che inevitabilmente si ripercuotono sul minore e sul suo sviluppo psicofisico. La disciplina non è uniforme e occorre valutare, insieme ad esperti, caso per caso,

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