Insieme alla dottoressa Cavallo, già presidente del Tribunale dei Minorenni di Roma, alla Scuola di alta formazione specialistica avvocati di Cammino https://www.cammino.org/scuola-di-alta-formazione-specialistica/  , si parla di adozioni in casi particolari e adozione parentale.
La legge prevedeva una adozione pattizia: le parti prevedevano un patto nel quale i genitori stabilivano “io cedo i miei bambini, in cambio di 100 litri di olio”…si trattava di uno scambio. Poi la legge sull’adozione ordinaria, che modifica la legge del ’67, abroga l’adozione ordinaria e di conseguente la speciale.
Si passa poi all’adozione c.d. legittimante, sparita l’ordinaria che non prevedeva requisiti. Il Legislatore si accorge che comunque si poteva trovare di fronte a situazione di affido temporaneo presso una famiglia diversa da quella biologica amava il minore e gli da le cure necessarie.
Così nel 1983, il Legislatore disincentiva la datio del bambino e stabilisce all’art.9, comma 4, “Chiunque, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie stabilmente nella propria abitazione un minore, qualora l’accoglienza si protragga per un periodo superiore a sei mesi, deve, trascorso tale periodo, darne segnalazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni. L’omissione della segnalazione può comportare l’inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l’incapacità all’ufficio tutelare”. Si individua una situazione chiave in cui il bambino si può trovare e che si può accettare da un punto di vista legale.
Analizzano la normativa.

L’Art. 44 prevede lettera a) bambino orfano di entrambi i genitori può essere adottato da persone della famiglia b) bambino figlio di uomo o donna sposato con altra donna o uomo c) prevede il caso di impossibilità di affidamento preadottivo. (affidamento che segue la dichiarazione di adottabilità definitiva). Si tratta di casi di grave malattia e quindi non può andare in affido preadottivo; opera l’art.44 perché abbatte diversi limiti quali quello di età e non serve rapporto di coniugio; unico requisito avere 18 anni più del bambino che si va ad adottare, oltre i criteri base. Affidamento preadottivo, significa che una madre che esercita una responsabilità genitoriale ma che non può adottarlo perché  ad esempio non sposata.
Con la 149 del 2001 il Legislatore, introduce una quarta lettera d). Il punto  c) slitta al d) e si introduce la possibilità di adozione che risponde alle connotazioni di cui alla legge n. 104. Ciò per disciplinare casi gravi di disabilità. Si sbloccano così affidi a lungo termine e si diffonde l’adozione ai sensi dell’art. 44 lettera d). Questo articolo è una valvola di sfogo per l’attuazione dell’interesse del minore. Si ricordi che l’art. 7 della legge n.142/2001 stabilisce che i minori possono essere adottati anche s e non ricorrono i requisiti di cui all’art. 7.
Il problema si è posto quando è stata presentata richiesta di adozione al Tribunale di Roma una coppia omosessuale. Trattandosi di due donne, si è molto discusso se lo si poteva fare o meno. Il Tribunale per i Minorenni di Roma ha riconosciuto l’adozione cooparentale della madre.

A tale decisione smarriva attraverso lo studio delle statuizioni degli altri tribunali italiani oltre le sentenze CEDU.
Passando i rassegna anche il Tribunale Milano nel 2007 aveva stabilito adozione al compagno convivente della madre che faceva da padre del minore. Questa situazione è apparsa meritevole di valutazione come adozione in casi particolari nel suo supremo interesse del minore a conservare il rapporto.
La diversità di sesso è messa la primo posto e già la Corte Cost. nel 1986 ha riconosciuto al Giudice il potere di individuare la situazione più idonea per il minore e la tutela a conservare i rapporti costituiti.
L’esigenza di adeguata considerazione di legami di fatto costituisce la base per le pronunce di oggi.
Cassazione afferma che non può presumersi che l’interesse del minore non possa realizzarsi in un contesto formato da persone dello stesso sesso, a meno che non sia ritenuto dannoso.
Non si tratta di concedere un diritto ex novo, perché il minore nelle pronunce in esame, era già amato e accudito nel contesto esaminato. Si garantisce la copertura giuridica di una realtà già esistenze. Si amplia la tutela per il minore.
Altro motivo che ha indotto il Tribunale dei minorenni di Roma ad accogliere la domanda di adozione è la sentenza n.138/2010 della Corte Costituzionale. La Corte, pur non riconoscendo l’estensione della disciplina del matrimonio tra omosessuali, afferma che per formazione sociale deve intendersi ogni comunità semplice o complessa che favorisca libero sviluppo della persona, nella valorizzazione di un contesto pluralistico…ed è intesa anche quella omosessuale….ottenendo nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge  e avranno il riconoscimento giuridico rispetto ai diritti e doveri. Art. 2 Costituzione.

Le disposizioni della CEDU, poi, acquistano il diritto di norme interposte e diventano patrimonio della legislazione italiana. Il G.O. deve dare una interpretazione convenzionalmente orientata alle norme nazionali.
Lo spunto di questa pronuncia del Tribunale per i Minorenni di Roma, viene dal caso CEDU di due donne austriache. L’Austria ha rigettato la richiesta di adozione da parte di due donne perchè non ha, di fatto, una norma interna come il nostro art. 44 lettera d). La Corte non è stata messa in grado di decidere se l’interesse del minore poteva essere garantito. Manca la norma interna che proteggendo la famiglia e l’interesse del minore, vieti la presenza di una coppia omosessuale.
Il benessere psicosociale è legato alla qualità dei processi e le dinamiche sociali che si applicano all’interno del contesto. Lo sviluppo armonico è dato non dal sesso o dal numero ma dalla responsabilità educativa che si è in grado di assumere e si vuole assumere.
L’adozione cooparentale che è stata concessa il 30/06/14, e confermata in appello e cassazione; successivamente, ci sono state sentenze che hanno aderito e altre che non hanno aderito. Come sostenuto anche dal Consigliere Casaburi, Corte di Appello Napoli, la compagna di vita di una donna che alleva bambino e ci vive, è un aspetto che non può non essere considerato. Nella complessiva valutazione e nell’interesse superiore del bambino. preminente è mantenere il rapporto e il legame significativo costruito nel tempo. Vedi Legge sulla continuità affettiva: http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/10/29/15G00187/sg

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