Spese straordinarie di mantenimento dei figli (Spese straordinarie. Cosa cambia): tra tutela dell’interesse del minore e garanzie per il genitore obbligato, la Cassazione n.1172 del 2026.
Con l’ordinanza n. 1772 del 26 gennaio 2026, la Corte di Cassazione interviene nuovamente sul tema delle spese straordinarie di mantenimento dei figli, offrendo un chiarimento che si colloca nel solco di un orientamento ormai consolidato. Tale chiarimento però presenta rilevanti ricadute applicative nella prassi delle separazioni e dei divorzi.
La Corte muove dalla classica distinzione tra spese ordinarie e spese straordinarie. Le prime, caratterizzate da stabilità e prevedibilità, sono fisiologicamente assorbite nell’assegno periodico di mantenimento. Le seconde, invece, si connotano per la loro imprevedibilità e per la particolare incidenza economica. Elementi che ne impediscono una preventiva determinazione al momento della regolamentazione dei rapporti economici tra i genitori. In tale prospettiva, possono assumere natura straordinaria anche spese quali quelle per la baby-sitter. Nel caso in cui non rappresentino un costo strutturale e ordinario dell’organizzazione familiare, ma rispondano a esigenze sopravvenute del minore.
Nel quadro dell’affido condiviso, la Cassazione ribadisce che il criterio guida resta quello dell’interesse (L’interesse superiore del minore) preminente del figlio, che può legittimare scelte organizzative anche incisive sulla quotidianità dei rapporti con il genitore non collocatario. È in questa logica che si inserisce l’affermazione secondo cui le spese straordinarie possono essere sostenute senza la preventiva autorizzazione dell’altro genitore. Solo quando risultino funzionali alla cura e alle esigenze del minore.
Tuttavia, la Corte opera una distinzione netta tra il momento della spesa e quello della sua ripetibilità. Se, da un lato, l’assenza di consenso preventivo non rende di per sé illegittima la spesa straordinaria, dall’altro essa incide sul piano processuale. Impone al genitore che ne chieda il rimborso di promuovere una autonoma azione di accertamento. In tale giudizio, il richiedente dovrà dimostrare non solo la natura straordinaria e la rilevanza dell’esborso, ma anche che la spesa non sia già compresa nell’assegno di mantenimento e che risulti proporzionata alle condizioni economiche delle parti. La decisione si muove, dunque, lungo una linea di equilibrio. Evitare che l’interesse del minore resti sacrificato in attesa di un accordo tra i genitori, ma al tempo stesso impedire che il genitore obbligato si veda gravato da pretese automatiche prive di un adeguato vaglio giudiziale.
In conclusione, l’ordinanza n. 1772/2026 riafferma un principio chiaro: le spese straordinarie non richiedono autorizzazione preventiva, ma il loro rimborso non è mai automatico, richiedendo un previo accertamento giudiziale che ne verifichi presupposti, limiti e proporzionalità.
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