Spese straordinarie per i figli. Cosa cambia.In Italia, il mantenimento dei figli (Le spese straordinarie mantenimento dei figli) è un diritto fondamentale sancito dall’art. 30 della Costituzione e regolato dal Codice Civile. In caso di separazione o divorzio, entrambi i genitori sono obbligati a contribuire al mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive capacità economiche e tenendo conto del tenore di vita goduto durante la convivenza familiare.
Ma cosa accade quando una figlia chiede al genitore il rimborso o la copertura di spese per trattamenti estetici, come ad esempio estetista, parrucchiere, trattamenti dermatologici o interventi non strettamente sanitari? Possono rientrare nel mantenimento ordinario? Vediamolo.
- Il concetto di “tenore di vita” nella giurisprudenza
Il tenore di vita rappresenta lo standard economico e sociale a cui il figlio era abituato prima della separazione dei genitori. La Cassazione ha più volte ribadito che il mantenimento non si limita a garantire la mera sussistenza (cibo, vestiti, scuola), ma comprende anche esigenze educative, ricreative, culturali e relazionali, coerenti con il contesto familiare e sociale originario.
Quindi, se prima della separazione il figlio era abituato, ad esempio, a frequentare centri estetici o ricevere determinati trattamenti, tali spese possono rientrare nel mantenimento, soprattutto se rappresentano parte integrante della sua immagine, cura personale e integrazione sociale.
Le spese per trattamenti estetici possono rientrare tra quelle straordinarie, se:
- non sono previste espressamente nel contributo mensile di mantenimento;
- non sono ricorrenti (es. trattamenti una tantum);
- hanno un costo significativo e non strettamente necessario.
In tal caso, è necessario l’accordo preventivo dell’altro genitore (come stabilito dall’art. 337-ter c.c.), pena la possibile contestazione della spesa e il rifiuto di rimborso.
Tuttavia, se le spese sono modeste, ricorrenti e coerenti col tenore di vita preesistente, possono essere considerate incluse nel mantenimento ordinario.
- Cosa succede in caso di disaccordo tra i genitori?
Se uno dei genitori effettua una spesa estetica per la figlia senza il consenso dell’altro, si aprono due scenari: se il giudice considera la spesa coerente con il tenore di vita e proporzionata alle disponibilità economiche, può disporre il rimborso da parte dell’altro genitore; in caso contrario, la spesa potrebbe essere ritenuta non necessaria o eccessiva, e quindi esclusa da qualsiasi obbligo di rimborso.
La giurisprudenza suggerisce sempre di concordare preventivamente tutte le spese non essenziali per evitare conflitti o azioni legali.
Alcune sentenze hanno riconosciuto che: il mantenimento deve garantire “uno sviluppo armonico e integrale della persona” (Cass. civ. n. 17191/2011). Sono ammissibili rimborsi per spese non strettamente sanitarie, ma “idonee a rafforzare l’autostima, l’inclusione sociale e il benessere psicofisico del minore”. Tuttavia, spese “voluttuarie o esagerate rispetto all’età e alle esigenze del figlio” possono essere escluse.
- Raccomandazioni pratiche per i genitori, oltre al buon senso
- Concordare sempre le spese extra con l’altro genitore, specialmente se non sono urgenti.
- Documentare le spese (ricevute, fatture, indicazioni mediche o scolastiche, se esistono).
- Valutare il contesto: una spesa può essere ragionevole in una famiglia agiata, e superflua in un contesto più modesto.
- Chiedere al giudice una regolamentazione dettagliata delle spese straordinarie (Concorso negli oneri al mantenimento), se vi sono continui disaccordi.
Ecco un chiarimento basato sull’ordinanza della Cassazione 7 marzo 2018, n. 5490, che ha stabilito i principi applicabili quando una figlia minore richiede spese estetiche. La Decisione della Cassazione (Ordinanza n. 5490/2018) ha respinto il ricorso di un padre separato che rifiutava di pagare la quota delle spese per trattamenti estetici sostenute dalla madre per la figlia adolescente. La Corte d’appello aveva accertato che la ragazza presentava una peluria anomala sul viso, fonte di “notevole imbarazzo” in quanto inappropriata per una ragazza, e i trattamenti erano diretti a eliminare questo difetto, rendendoli utili e comprensibili.
Quindi le Spese estetiche sono “straordinarie”? Secondo la Cassazione: i trattamenti estetici? Possono essere spese straordinarie, sì – ma solo se non sono già incluse nel mantenimento mensile e se hanno un certo peso economico. Occorre dimostrare:la necessità o utilità della spesa per la figlia; l’assenza di un dissenso tempestivo e motivato da parte del genitore non collocatario.
Nel caso di specie. Il padre è stato condannato a contribuire al 50% di queste spese (oltre 5.000 € complessivi tra estetista e scuola privata) perché la Corte d’appello ha valutato l’utilità personale per la figlia e la natura straordinaria della spesa. In assenza di prova documentale del dissenso tempestivo, il genitore non può sottrarsi all’obbligo di rimborso, anche se inizialmente non era stato consultato.
Cosa significa nella pratica
- Se un genitore effettua spese non ordinarie (es. estetista, scuola privata, apparecchi ortodontici, etc.), queste devono essere considerate straordinarie se imprevedibili e rilevanti nel tempo.
- Il genitore non collocatario rischia di dover pagare la sua parte (in genere il 50 %), se non contesta tempestivamente e motivatamente la spesa.
- Anche spese non prescritte da un medico (quindi non strettamente sanitarie) possono essere riconosciute se utili al benessere psicologico e sociale del minore.
Secondo l’ordinanza n. 5490/2018 della Cassazione, il padre separato può essere obbligato a contribuire anche alle spese per l’estetista della figlia minore, se queste vengono qualificate come straordinarie, utili alla figlia e non contestate tempestivamente.
In sostanza: rimozione di un difetto estetico significativo + imbarazzo personale + nessun dissenso motivato = obbligo di contribuzione.
Cambiano i tempi, le esigenze e sopratutto le abitudini e il concetto di cose è ordinario oggi e un tempo non lo era.
www.avvocatoansidei.it