Il tema del mantenimento dei figli maggiorenni (Mantenimento del figlio maggiorenne. Novità ) continua a rappresentare un nodo cruciale nel diritto di famiglia, soprattutto alla luce delle più recenti pronunce della Corte di Cassazione, che ne ridefiniscono costantemente limiti e criteri applicativi. Nel contesto del corso di aggiornamento professionale promosso dalla Scuola Superiore dell’Avvocatura, emerge con forza la necessità, per l’avvocato, di possedere competenze altamente specialistiche in materia, considerata la complessità e l’evoluzione giurisprudenziale che la caratterizzano. Sebbene l’argomento sia già stato oggetto di un prezioso contributo da parte dell’Avv. Carolina Ansidei di Catrano, si rende oggi opportuna un’ulteriore riflessione, alla luce delle novità normative e interpretative più recenti (La riforma Cartabia e tutela della persona).
1.Evoluzione
Il presente approfondimento prende le mosse dal ruolo della giurisprudenza di legittimità come espressione del diritto vivente, con particolare riferimento all’evoluzione interpretativa in materia di mantenimento dei figli maggiorenni. Il tema viene calato in un contesto sistemico più ampio, a partire dall’art. 315 c.c., che costituisce il vero e proprio statuto dei diritti del figlio, e dal successivo art. 315-bis, introdotto dalla riforma del 2012, che sancisce il principio dell’eguaglianza tra figli e la centralità dell’interesse del minore (L’interesse superiore del minore).
Sarà approfondita la funzionalizzazione del rapporto genitori-figli, letta sia nella fase fisiologica della crescita e della formazione del figlio, sia nella sua eventuale evoluzione patologica (inattività colpevole, rifiuto di percorsi di autonomia, conflittualità giudiziarie). Particolare attenzione è riservata al criterio della ragionevolezza del permanere dell’obbligo di mantenimento, alla luce delle più recenti sentenze della Corte di Cassazione. Pronunce che tendono a una sempre maggiore responsabilizzazione del figlio maggiorenne e a una delimitazione dell’obbligo in capo ai genitori.
Negli ultimi anni, la giurisprudenza di legittimità ha compiuto un’importante evoluzione in materia di mantenimento dei figli maggiorenni, segnando un netto cambio di rotta rispetto a interpretazioni più estensive del passato. A partire dal 2019, la Corte di Cassazione, con una serie di significativi arresti, ha progressivamente ristretto i margini dell’obbligo genitoriale, soprattutto in presenza di situazioni definite “patologiche” — come l’inerzia colpevole del figlio, la prolungata dipendenza economica non giustificata, o l’assenza di un concreto progetto di vita autonoma.
Sebbene il figlio, in quanto tale, sia titolare di una pluralità di diritti riconosciuti e tutelati — a partire dall’art. 315-bis c.c. — questi diritti non sono assoluti né illimitati nel tempo. Accanto ai diritti relazionali e di cura, emergono doveri di responsabilità e collaborazione nella realizzazione del proprio percorso di vita. Il diritto al mantenimento, in particolare, ha una natura elastica e funzionale, poiché si modula in base all’età, alle reali esigenze formative, educative e professionali del figlio, e all’evoluzione della sua condizione soggettiva.
In tale prospettiva, la Corte ha chiarito che “si è figli, ma non per sempre” nel senso dell’obbligo materiale gravante sui genitori: il diritto al mantenimento non può cristallizzarsi in un’aspettativa permanente (La responsabilità genitoriale). Ma deve rispondere a un interesse concreto, mutevole nel tempo, e in continua ridefinizione alla luce del principio di autoresponsabilità. Alcuni diritti del figlio non si esauriscono con il raggiungimento della maggiore età, poiché si tratta di diritti inviolabili che godono di una tutela rafforzata. La giurisprudenza ha infatti riconosciuto la possibilità, per il figlio, di agire per il risarcimento del danno endofamiliare nei confronti dei genitori. Nei casi in cui questi ultimi violino i propri doveri. Superando una concezione meramente individualistica della famiglia, la Corte ha affermato che la responsabilità genitoriale non si limita al mantenimento economico, ma comprende anche l’adempimento dei doveri affettivi, educativi e relazionali. La lesione di tali obblighi può generare conseguenze risarcitorie, confermando il riconoscimento di un sistema di protezione integrata e personalistica dei diritti del figlio.
2.La recente disamina della Corte di Cassazione
La sentenza n. 31552 del 2024 rappresenta un momento di particolare rilievo nel percorso evolutivo della giurisprudenza in materia di responsabilità genitoriale. La Corte ha ribadito che la deprivazione della figura genitoriale non costituisce solo una mancanza affettiva o educativa, ma può configurare un vero e proprio danno risarcibile, quando incide negativamente e in modo significativo sullo sviluppo psicologico, relazionale ed esistenziale del figlio. In particolare, la pronuncia chiarisce che il danno endofamiliare va misurato in relazione alla gravità e alla durata dell’assenza del genitore, valutando l’intensità dell’incidenza negativa che tale assenza ha avuto nella vita del figlio. Non è sufficiente, dunque, una generica carenza affettiva, ma occorre dimostrare una effettiva compromissione della funzione genitoriale che abbia prodotto una lesione concreta dei diritti fondamentali del figlio, in particolare del diritto a una relazione significativa con entrambi i genitori. La Corte sottolinea che il diritto del figlio a essere educato, assistito e supportato affettivamente è parte integrante dei diritti inviolabili della persona, la cui violazione può giustificare una tutela risarcitoria piena, anche all’interno del contesto familiare.
Ad esempio la mancanza di una figura genitoriale che ha impedito la continuazione degli studi e mancato mantenimento per disinteresse del genitore. Anche in misura decrescente, dalla maggiore età, dovrà essere calcolato ai fini del risarcimento. Come danno da perdita di chance.
3. Quando non si tratta di disinteresse
Tanti sono gli aspetti da dover approfondire per valutare ogni situazione e per questo è necessario rivolgersi ad avvocati specializzati che siano capaci di valutare caso per caso. Non tutte le assenze genitoriali possono qualificarsi come abbandono, poiché esistono situazioni determinate da contingenze oggettive, economiche o relazionali. Un esempio rilevante è rappresentato dall’attuale natura dell’assegno divorzile (L’assegno di divorzio oggi), che, secondo l’evoluzione giurisprudenziale, assume una funzione composita — assistenziale, compensativa e perequativa — e grava in modo significativo sul soggetto onerato. Tale obbligo non solo incide sull’equilibrio economico della persona, ma anche sulle sue scelte di vita e sulle dinamiche delle nuove famiglie eventualmente ricostituite, generando effetti che vanno oltre il singolo rapporto con l’ex coniuge, riflettendosi indirettamente anche sul rapporto con i figli.
4. Funzionalizzazione del rapporto
l rapporto tra genitore e figlio deve essere funzionalizzato alla realizzazione piena della persona del minore, nel rispetto del suo superiore interesse, principio cardine del diritto di famiglia. I diritti riconosciuti ai figli non hanno una natura statica, ma sono preordinati al soddisfacimento di esigenze in continua evoluzione, legate alla crescita, alla formazione e alla costruzione dell’identità personale. Tuttavia, l’interesse del minore — pur fondamentale — è spesso oggetto di interpretazioni variabili e talvolta contraddittorie, che ne fanno un concetto “interinato”, ovvero incerto e fluttuante, rischiando di svuotarlo di contenuto concreto. Da qui la necessità di un approccio giuridico coerente e specializzato, che tenga conto della dimensione dinamica del rapporto di filiazione e della responsabilità genitoriale come strumento primario per garantire lo sviluppo armonico del minore.
5. Ruolo dei nonni
Nel solco del principio di funzionalizzazione del rapporto genitori-figli all’interesse del minore, anche il diritto al mantenimento assume una dimensione solidaristica più ampia, che si estende agli ascendenti. Ai sensi dell’art. 316-bis c.c., quando i genitori non dispongono di mezzi adeguati, i nonni (Il rapporto nonni e nipoti) sono tenuti a contribuire, sia economicamente che nei doveri connessi alla cura e all’educazione. Tale obbligo si collega al più generale dovere alimentare previsto dall’art. 433 c.c., configurando una rete di solidarietà familiare a tutela del minore, che rafforza la responsabilità collettiva nella realizzazione del suo superiore interesse. I nonni esercitano questo ruolo sia nella fase fisiologica sia nella fase patologica del rapporto. Sempre invia subordinata e sussidiaria. Deve esserci una necessità ove i genitori di sottraggano in modo deliberato ma perchè non hanno mezzi sufficienti.
L’approfondimento continua…
www.avvocatoansidei.it