La scelta del luogo dove vivere è uno dei compiti frequenti dell’amministratore di sostegno (Amministratore di sostegno ) per il beneficiario. La scelta del luogo dove vivere può avvenire anche insieme allo stesso beneficiario . Deve essere considerato dove possa e voglia vivere l’amministrato (Anziani e strutture protette). Prioritariamente, la scelta del luogo dove vivere è in favore della propria abitazione. L’opzione di favorire il più possibile le proprie autonomie. Tale scelta anche sul piano affettivo per la continuità con le proprie abitudini.

La decisione in ordine al collocamento del beneficiario non potrà essere assunta in modo unilaterale, ma valutata di concerto con il beneficiario. In ossequio all’art. 410 c.c. il beneficiario deve essere coinvolto nelle scelte che lo riguardano.

Anche il disabile ha diritto a scegliere il luogo dove vivere. Ciò è stabilito dalla Convenzione dei diritti delle persone con disabilità.

Solo quando l’ambiente domestico risulti inadeguato e in grado riassicurare incolumità e condizioni dignitose, la scelta del luogo dove vivere ricade nelle strutture sanitarie.

E’ auspicabile che l’amministratore si confronti anche con i familiari del beneficiario. Ovviamente la condotta dell’amministratore sarà diversa in base al dissenso del beneficiario o suoi familiari.

La scelta del luogo dove vivere è una delle informazioni che l’amministratore deve dare tempestivamente al beneficiario. Rientra nel c.d. atti da compiere. In caso di contrasto dovrà rivolgersi al Giudice Tutelare. Purtroppo, il collocante in ambiente diverso dalla abitazione potrebbe anche esser reimpostò. Ciò in ragione di situazioni specifiche: impossibilità fisica o psichica a vivere solo, impossibilità economica a assumere infermieri o badanti.Tale scelta va a evidenziare uno di limiti dell’istituto. L’amministrazione di sostegno è misura a protezione del beneficiario. La scelta contro la sua volontà, indispensabile per garantire adeguata protezione.

La scelta del luogo dove vivere, come altre scelte, non deve sconfinare in misure restrittive, in senso stretto, per il beneficiario.

La flessibilità dell’istituto deve sempre privilegiare la valorizzazione dei desideri del beneficiario (art. 8 CEDU).

 

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