Il compito più frequente dell’amministratore di sostegno di persone anziane (AMMINISTRAZIONE di SOSTEGNO) è quello di decidere insieme al beneficiario “dove e come vivere” e se procedere al ricovero in strutture protette.

Quando possibile, la permanenza presso la propria abitazione per l‘anziano ha la priorità ed è la soluzione preferita, soprattutto nell’ottica di mantenimento delle proprie autonomie e riferimenti.
Proprio perchè la cura della persona è uno dei compiti attribuiti all’amministratore di sostegni. In tal senso l’amministratore di sostegno è chiamato a valutare se sussistono i presupposti perché il beneficiario possa continuare a vivere presso la propria abitazione o se debba farsi luogo a struttura protetta, ricovero temporaneo, struttura assistenziale. Quando appunto le condizioni del beneficiario non rendano praticabili altre soluzioni.
Al contempo, la scelta deve tutelare la salute sotto il profilo fisico e psicologico. Si deve tenere conto degli aspetti relazionali, conservando i rapporti che hanno valenza protettiva e di contro, se necessario, occorre limitare le relazioni amicali, parentali che sono fonte di turbamento.
Tornando quindi ai compiti dell’amministratore di sostegno. Rientra nel potere di cura anche il potere di decidere il luogo di vita del beneficiario. Esso dovrà essere scelto di concerto con il beneficiario, tenendo però conto delle sue oggettive condizioni personali e di salute. Può, ad esempio, una novantottenne, ipovendente, portatrice di pacemaker, sorda pensare di trasferirsi autonomamente in altra città solo per consiglio di un conoscente? solo per capriccio? o perché in grado di autodeterminarsi, ma non in grado di comprendere i limiti della propria condizione?
In tal senso l’amministratore di sostegno dovrà invitare l‘anziano al ragionamento, e dovrà verificare il luogo nel quale vuole trasferirsi. Sarà idoneo? Sarà in grado di muoversi autonomamente in quanto ipovendete? Non appare verosimile…La abitazione della beneficiaria risulterà senza dubbio ancora il luogo idoneo e sicuro, ove mantenere il centro della propria vita e un briciolo di indipendenza.

Nel caso in cui la residenza domestica non sia più idonea a garantire la incolumità, allora diventa preferibile la residenza sanitaria e la struttura protetta. Tali secelte non sono esenti da difficoltà. Spesso il beneficiario ritiene di poter decidere in via del tutto autonoma e omette di considerare taluni aspetti. Ad ogni modo, in caso di dissenso, lo stesso dovrà rivolgersi al Giudie Tutelare. Il Giudice interverrà per assumere la migliore intenzione nel suo interesse. Molte pronunce, di utile analisi, per tutti quegli aspetti nei quali il giudice Tutelare è chiamato a decidere sulla scelta più opportuna nei casi di dissenso tra beneficiario e amministratore.

Il Tribunale di Vercelli, tra tante, in data 28.3.2018, ha conferito all’amministratore di sostegno il potere di prestare consenso immediato al ricovero in casa di cura a sua scelta e contestualmente negato che le eventuali dimissioni possano essere date direttamente e solo dal beneficiario. Il caso limite di una anziana che viveva in condizioni di abbandono e in stato confusionale pur avendo una condizione economica agiata. Constatate le condizioni di pericolo cui era esposta l’anziana, il Giudice tutelare (Quando serve l’autorizzazione del Giudice Tutelare) ha disposto l’immediato trasferimento in struttura protetta, superando il dissenso della stessa beneficiaria.
Quando infatti il dissenso si basa su senso di orgoglio ingiustificato, l’amministratore non può assecondare acriticamente la volontà del beneficiario.

L’istituto ne sarebbe mortificato e svuotato del suo significato di misura di protezione.

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