Quando serve l’autorizzazione del giudice tutelare? Per quali atti? Il decreto che dispone l’apertura dell’amministrazione di sostegno (AMMINISTRAZIONE di SOSTEGNO)contiene l’indicazione degli atti che l’amministratore di sostegno può compiere senza specifica autorizzazione.
L’ordinaria amministrazione è sempre autorizzata dal decreto; per la straordinaria amministrazione sarà necessaria specifica autorizzazione, in ragione di una determiata categoria di atti.
Spesso accade che anche il decreto di apertura contenga l’autorizzazione a speficfici atti che di norma sarebbero di straordinaria. Basti pensare a persone anziane, incapaci, ad esempio per la riscossione di una somma riconosciuta a titolo risarcitorio al beneficiario. Può accadere che si debbano assumere decisioni delicate (consenso informato) o si debba operare con home bancking e nel decreto ciò non sia previsto.
I decreti autorizzativi hanno comunque natura gestoria e possono essere reclamabili davanti al Tribunale in composizione collegiale. La Corte di Cassazione ha affermato l’inammissibilità del ricorso per cassazione contro il decreto, emesso in sede di appello, a definizione di un reclamo presentato contro il decreto con cui il Giudice Tutelare aveva determinato, riducendolo un importo da corrispondere all’avvocato per la prestazione professionale svolta nell’ambito della transazione.
Si ricorda che gli atti compiuti senza autorizzazione possono essere annullati su istanza del tutore o del minore e o dei suoi aventi causa.
L’autorizzazione si pone infatti come strumento attraverso il quale il Giudice Tutelare può esercitare un controllo sulla gestione patrimoniale posta in essere dall’amministratore di sostegno. Questa deve infatti corrispondere all’interesse del beneficiario.
Quindi, gli atti per i quali è necessaria l’autorizzazione sono: acquisto di beni, riscossione di capitali, accettazione e o rinuncia all’eredità, stipulare contratti di locazione, promuovere giudizi. E’richiesta l’autorizzazione per alienare beni, costituire pegni, procedere a divisioni e fare compromessi e transazioni.
Pensando ad una compravendita immobiliare, l’amministratore dovrà presentare istanza al Giudice tutelare  a vendere e se necessario anche ad acquistare altro immobile, ad esempio nel caso di trasferimento. L’amministratore di sostegno dovrà infatti far eseguire una perizia di stima del bene, conferendo incarico ad un esperto, e all’esito della perizia potrà chiedere autorizzazione al giudice alla vendita.
L’avvocato Ansidei di Catrano rileva come presso il Tribunale di Milano al fine di rendere la compravendita trasparente, è in corso di sperimentazione la gestione delle operazioni negoziali. Nel dettaglio, nel caso di amministratore terzo rispetto alla famiglia del beneficiario, la vendita dovrà avvenire attraverso una procedura competitiva trasparente. Viene abbandonata la procedura  a trattativa privata.
La tipologia è quella prevista per le operazioni esecutive immobiliari.
L’amministratore potrà semplicemente segnalare l’opportunità della vendita/acquisto e chiedere la nomina di un perito per la valutazione di stima e formulare specifica istanza per essere autorizzato alla vendita. Nell’autorizzazione, il Giudice Tutelare nominerà anche un delegato alle vendita che curerà le operazioni.
Senza dubbio una titela in più per i beneficiari di questi istituti che sono a preotezione delle persone deboli.

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