Quali novità nella riforma Cartabia e tutela della persona?
Il progetto di riforma c.d. Cartabia prevede riforme nella area  relativa alla crisi delle relazioni familiari. Quindi alla tutela della persona in generale.
Due giorni di approfondimento e riflessioni per prepararsi e porsi delle domande insieme a Cammino (https://www.cammino.org/events/camminando-nella-riforma-cartabia-area-persone-minorenni-famiglie-norme-immediatamente-efficaci/)

  • La Corte EDU.

In molte occasioni, purtroppo, la Corte EDU ha rilevato la incapacità dell’Italia nel dare tutela alla persona effettiva. Soprattutto in ambito minorile.
Sempre più spesso gli avvocati si trovano nella difficoltà di tutelare il rapporto genitore-figlio. Con riferimento al genitore non collocatario.
Lo Stato deve eliminare gli ostacoli posti dal genitore convivente.
La tempestività permette di evitare situazioni irrimediabili che consolidano allontamento dal genitore non convivente.
Talvolta, anche la mancata nomina di un curatore speciale (Limitazioni della responsabilità genitoriale) ha leso i diritti di un minore.
Dallo scambio e analisi della nuova riforma Cartabia, emerge chiaramente la difficoltà operativa dei vari tribunali. Infatti, intervengono spesso con prassi differenti.
La riforma Cartabia interviene su molte problematiche a tutela della persona.

  • Gli Interventi.

Frammentazione dei procedimenti, mancanza di riti ad hoc per non coniugati, art. 403 c.c., riparto giurisdizione tra Tribunale Ordinario e dei Minorenni.
Le indicazioni degli esperti del settore sono fondamentali.
E’ previsto un rito unificato denominato “procedimento in materia delle persone, minorenni e famiglie” da introdurre con ricorso. Non vi sono preclusioni. (Diritto della Famiglia e Minori).
E’ prevista l’assunzione di provvedimenti urgenti e provvisori, sempre modificabili.

Il contraddittorio risulta rafforzato. Con riferimento ai soggetti minori. Viene previsto il ruolo centrale del curatore speciale.

E’ disciplinato il ruolo dei servizi sociali e delle esecuzione oltre che ampliamento della negoziazione assistita.

Importante novità nell’art. 403 c.c.. Permane il potere di intervento della pubblica amministrazione, nel caso in cui il minore può subire gravissimo pregiudizio. La novità è l’intervento immediato del giudice che deve ratificare o meno i provvedimenti adottati.

E’ previsto un giudice unico prossimo. Significa che la sede circondariale, monocratica, deciderà molte controversie oggi affidate al Tribunale per i Minorenni ai sensi dell’art. 38 disponibilità.att. c.c., art. 403 c.c. e affido. Oltre tutte le competenze già affidate a Tribunale ordinario in materia di stato, capacità, unioni civili…

La sede distrettuale sarà presso la Corte di Appello, con competenza penale e di sorveglianza del Tribunale per i minorenni e adozioni.

Inoltre, è prevista specializzazione dei giudici e della procura in ragione della funzione e materia.

Anche per i procedimenti de potestate la riforma Cartabia interviene. Affinchè non si verifichino più fatti come quelli noti alle cronache per l’affido familiare, vedi Bibbiano (Affidamento sociale, a terzi e adozione mite.).

Ci sono ancora da capire alcuni aspetti tecnici e operativi.

Sempre più indispensabile rivolgersi ad avvocati specializzati nella materia.

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