I provvedimenti temporanei e urgenti emessi dai tribunali, spesso dispongono l’affidamento di minori al servizio sociale e o a terzi o prevedono l’adozione mite.
Una volta segnalato il minore al tribunale dei minorenni da parte del pubblico ministero minorile o dei genitori o dei servizi sociali, parte l’indagine.
A seguito dell’istruttoria per la verifica dei presupposti, il Tribunale convoca il minore ed i servizi sociali per le dovute prescrizioni e linee direttive di assistenza.
Ciò comporta una compressione della “potestà” dei genitori, appunto condizionata dalle prescrizioni di cui sopra, pur mantenendo l’obbligo di mantenimento del minore.
Si tratta non solo di una forma di rieducazione per il minore ma anche una misura a tutela in tutti quei casi in cui il minore deve essere protetto da violenze; non solo, anche da  maltrattamenti e trascuratezza.
La natura provvisoria del provvedimento spesso si protrae nel tempo e questo è il rischio maggiore di tali provvedimenti.
Diversa natura ha l’affidamento a terzi, cioè il collocamento del minore al di fuori della famiglia nucleare. Può accadere che l’affidamento preferibilmente sia ad un ascendente o sia ad un parente entro il quarto grado; questo  accoglie il minore presso la propria abitazione, almeno per garantire la continuità affettiva. Pur trattandosi di misure residuali, costituiscono limitazioni della responsabilità genitoriale.
La necessità suprema è quella di garantire il superiore interesse del minore, primariamente a crescere ed essere educato nel proprio nucleo familiare e che può affievolirsi solo un presenza di certe condizioni.
Infatti, la sottrazione del minore alla famiglia è una situazione limite. Differentemente al caso dell’adozione nella quale viene istituzionalizzato lo stato di abbandono del minore, l’affidamento diviene una alternativa che soddisfa l’esigenza di allontanare il minore dall’ambiente d’origine non più idoneo. Il minore così “mantiene” due nuclei affettivi di riferimento: quello d’origine e quello in cui è cresciuto per un certo tempo. L’affidamento a terzi come temporaneo inserimento in una famiglia diversa da quella di origine, può aversi in diversi casi: comportamenti pregiudizievoli dei genitori nel caso di procedimenti di separazione e o divorzio; sospensione della responsabilità genitoriale durante la verifica dello stato di abbandono; minore irregolare per condotta segnalata dai servizi sociali.
Nell’ambito della giurisprudenza e dell’esperienza maturata nei tribunali italiani, nell’interesse dello sviluppo psicofisico dei minori, si consolida la prassi a sostegno del mantenimento dei rapporti significativi con i parenti, ascendenti a seguito di separazione e divorzio. Rientrano in questa nozione di “terzi” anche i nonni c.d. non biologici (https://avvocatoansidei.it/diritto-dei-nonni-a-mantenere-rapporti-con-i-nipoti/).

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