L’assegno divorzile (Assegno divorzile, nuova quantificazione) nella sua quantificazione deve essere basato sulla adeguatezza dei redditi degli ex coniugi.
I criteri basi per determinare l’assegno divorzile devono essere improntati alla effettività e concretezza non potendo risolversi in un giudizio ipotetico. La Cassazione civile conferma questo assunto nella pronuncia  n.35710/2021
Quindi l’assegno divorzile a favore dell’ex coniuge è caratterizzato dalla funzione assistenziale, compensativa e perequativa. Ai fini del suo riconoscimento e conseguenze quantificazione è richiesta la inadeguatezza dei mezzi del richiedente.
L’istante deve essere nella impossibilità di procurarsi mezzi adeguati per motivi oggettivi.
Questi requisiti sono richiesti quali parametro per attribuzione e quantificazione.
Oltre a ciò, anche la cassazione civile n.4508/2, stabilisce che attribuzione e la quantificazione non dipendono da divario economico patrimoniale. Non conta l’alto livello reddituale degli ex coniugi. Secondo tale impostazione, infatti, si corre il rischio di volere stabilire la pretesa alla proporzione della attribuzione.
L’assegno è teso a garantire aspettative di vita dignitose. Il coniuge richiedente può far leva sulle aspettative professionali sacrificate. Tale sacrificio deve essere supportato dalla prova di accordo con l’altro coniuge. Inoltre tale sacrificio deve aver dato un decisivo contributo alla costruzione del patrimonio comune e dell’altro coniuge.(Reddito e patrimonio dei coniugi)

Anche se rilevante, la differenza patrimoniale, non basta a giustificare l’attribuzione dell’assegno divorzile. L’accertamento sarà incentrato sul contributo offerto nella formazione del patrimonio comune. Viene definitivamente archiviato il c.d. tenore di vita.

Il Giudice andrà a verificare se la sperequazione tra i redditi abbia le radici nelle “siete comuni”. In ragione delle scelte di vita comuni il coniuge c.d. debole, può aver sacrificato le proprie aspettative.

Aspettative sia professionali sia reddituali sacrificate per la conduzione della famiglia e costituzione del patrimonio comune. Il contributo non può essere riconosciuto in astratto, diventerà parametro concreto. Il contributo non poterà al raggiungimento della autosufficienza economica come obiettivo. Ma al raggiungimento di un reddito adeguato, in relazione al sacrificio sofferto. delle personali aspettative professionali.

Anche se rilevante, la differenza patrimoniale, non basta a giustificare l’attribuzione dell’assegno divorzio. L’accertamento sarà incentrato sul contributo offerto nella formazione del patrimonio comune. Viene definitivamente archiviato il c.d. tenore di vita.

Il Giudice andrà a verificare se la sperequazione (Reddito e patrimonio dei coniugi) tra i redditi abbia le radici nelle “siete comuni”. In ragione delle scelte di vita comuni il coniuge c.d. debole, può aver sacrificato le proprie aspettative.

Aspettative sia professionali sia reddituali sacrificate per la conduzione della famiglia e costituzione del patrimonio comune. Il contributo non può essere riconosciuto in astratto, diventerà parametro concreto. Il contributo non poterà al raggiungimento della autosufficienza economica come obiettivo. Ma al raggiungimento di un reddito adeguato, in relazione al sacrificio sofferto. delle personali aspettative professionali.

 

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