Il Codice deontologico forense e le novità (https://www.consiglionazionaleforense.it/documents/20182/40227/Codice+Deontologico+Forense+%28in+vigore+dal+2+luglio+2024%29.pdf/da28f817-17e2-a9f5-bd5e-b5f51fc6250f?t=1727102000420).
Nello specifico alcune modifiche a garanzia della correttezza e trasparenza. In particolare, al centro la correttezza nei rapporti interni alla categoria e con i clienti. E’ fatto espresso divieto di consegnare direttamente al cliente corrispondenza riservata, che può essere trasmessa solo al collega subentrante. Che il professionista che subentra è soggetto al medesimo obbligo.
L’avvocato è tenuto alla trasparenza e lealtà processuale. Ovvero deve informare circa provvedimenti già ottenuti o istanze depositate. Viene ribadito con maggior forza il divieto di testimoniare su su colloqui riservati o proposte transattive.
Altra novità importante riguarda l’ascolto del minore. L’avvocato potrà ascoltarlo solo con il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale. Restano esclusi i casi di conflitto di interesse, e dovrà avvenire sempre nel preminente interesse del minore (L’interesse superiore del minore).
Nell’ambito dell’arbitrato, i casi di incompatibilità sono ampliati. L’avvocato non potrà assumere incarichi se vi sono rapporti professionali diretti o indiretti con i difensori delle parti, inclusi soci, associati o collaboratori abituali.
Ogni circostanza idonea a incidere sull’indipendenza deve essere comunicata per iscritto.
Nei casi di negoziazione assistita, sono ribaditi gli obblighi di lealtà, riservatezza e correttezza dell’avvocato durante il procedimento. Sono introdotti divieti specifici, come l’impugnazione di accordi cui il legale abbia contribuito, salvo fatti sopravvenuti, o la suggestione indebita dei testimoni.
Interventi anche sulle violazioni. La violazione degli obblighi di lealtà e correttezza comporta la censura, mentre la violazione della riservatezza può portare alla sospensione da due a sei mesi.
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