I provvedimenti indifferibili possono essere attuati in caso i pregiudizio ai figli (L’interesse superiore del minore). Sono quelli previsti dall’art. 473 bis. N.15 c.p.c.. Il pregiudizio deve essere imminente e irreparabile. Ovvero il tempo necessario alla convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l’attuazione dei provvedimenti indifferibili.Il presupposto è il periculum in mora.

Sia sotto il profilo del pregiudizio imminente e irreparabile, sia al fine che la misura sia eseguita preventivamente.

Nello specifico si richiama la tutela cautelare ad esempio quando un genitore impedisca all’altro di vedere il figlio. Altro presupposto è che la convocazione delle parti possa pregiudicare l’attuazione del provvedimento. Non tanto l’instaurazione del contradditorio. Realisticamente potrebbe verificarsi una sottrazione di minore, una violenza familiare.

I provvedimenti indifferibili sono immediatamente esecutivi. L’attuazione, in caso di inadempimento, può essere coattiva. I medesimi possono essere reclamabili, ovvero modificati e o revocati. possono essere senza dubbio modificati i provvedimenti indifferibili pronunciati nel caso di fatti sopravvenuti. O se sopravvengono giustificati motivi. Certamente sono emanati con riferimento alla situazione sussistente in quel momento. Il provvedimento modificato poi chiama il rito unitario. Si concluderà con sentenza. Ciò in ragione del fatto che si tratta di statuizioni che incidono sullo status personale.

Le parti hanno il dovere di leale collaborazione (La responsabilità genitoriale); infatti, il comportamento valutabile ai sensi dell’art. 116, c.2, c.p.c. oltre che ai sensi dell’art. 92, c.1, c.p.c.,.

 

 

 

www.avvocatoansidei.it