Divorzio ad alta velocità. Cosa si intende? In tema di crisi familiare, nell’ambito del procedimento di cui all’art. 473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

La sentenza n. 4311 del 16.10.2023, emessa su rinvio pregiudiziale ex art.363 bis cpc, affronta molti di questi temi. Tuttavia non sempre risolvendoli in modo convincente.  Ben chiaro è che la Corte di Cassazione ancora una volta privilegia il favor libertatis ed il risparmio tendenziale di energie processuali, al contempo valorizzando l’autonomia negoziale dei coniugi (Autonomia negoziale dei coniugi). Ciò che conta è che  il divorzio ad alta velocità non diventi un contratto per adesione, in cui la forza contrattuale di un coniuge rende fittizio il consenso dell’altro. Fino ad oggi questo rischio era parzialmente scongiurato dall’ art.160 del codice civile che commina la nullità, tra gli altri, dei patti aventi ad oggetto la futura regolamentazione del divorzio, ed anche dal tempo necessario per la procedibilità del divorzio. Il tribunale di Terni si era già pronuciato in data 07/07/2023 sulla ammissibilità della domanda cumulata.

 

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Avvocato Specialista in diritto della persona, delle relazioni familiari e minorenni