Il tema dell‘autonomia negoziale dei coniugi (Autonomia negoziale e patti prematrimonialinella separazione e divorzio riguarda principalmente l’ammissibilità degli accordi (SEPARAZIONI e DIVORZI).

I rapporti coniugali nel tempo hanno subito una forte “privatizzazione”; così, la disciplina in certi casi è rimessa alla libera determinazione delle parti. Ciò accade sia nella fase fisiologica del rapporto sia in quella patologica. In corso di matrimonio i coniugi possono decidere di modificare il regime patrimoniale (Le convenzioni matrimoniali) ad esempio. Così anche per la determinazione del tenore di vita, la fissazione della residenza familiare ed anche la separazione. I coniugi possono definire mediante convenzione di negoziazione assistita la separazione e il divorzio. L’autonomia negoziale ha quindi un ruolo importante. Va verificata la disciplina ed i suoi limiti. La classificazione degli accordi che disciplinano la crisi coniugali devono prima di tutto essere collocati nel tempo.

In particolare, se stipulati in sede di separazione e divorzio, quindi contenuti nell’accordo formale di separazione e divorzio. Oppure in ragione della separazione e divorzio ma non inglobati nell’accordo, ma a latere. Esiste poi un’altra previsione: in caso di crisi coniugale in atto si può preventivamente stabilire riguardo i profili patrimoniali in vista del futuro divorzio ad esempio. Inoltre, anche nel caso in cui la crisi coniugale non sia ancora sorta, i coniugi possono prevedere un accordo per diritti che potrebbero sorgere in futuro.

Fatta questa breve premessa, occorre soffermarsi sull’oggetto dell’autonomia negoziale. Potenzialmente può aversi un oggetto molto ampio,  ma in linea di massi riguarda l’assegno di mantenimento e o divorzio e o il trasferimento di diritti.

L’autonomia negoziale dei coniugi è garantita ex art. 150 c.c., in sede di separazione, e prevede la possibilità di definire mediante accordo aspetti personali e patrimoniali. L’autonomia dei coniugi è centrale, pur essendo necessario il controllo pubblicistico, che avviene con l’omologa dell’accordo stesso. Acquista efficacia l’autonomia negoziale se non contraria a norme inderogabili.

L’accordo ha natura negoziale, ma non contrattuale, pur essendo ad esso applicabili le norme ad esempio in materia di vizi del consenso. Nel dettaglio si può rintracciare un contenuto dell’accordo c.d. necessario ed uno eventuale. Nello specifico, il controllo del giudice è di merito in ordine alle pattuizioni relative dal prole, mentre per i coniugi, il controllo è solo di legittimità formale.Per essere pratici. Sarà possibile pattuire convenzionalmente l’ammontare dell’assegno di mantenimento e disciplinare modalità e termini della corresponsione; altresì, pattuire il godimento della casa familiare, trasferimenti o costituzioni di diritti reali su beni immobili; vincoli di destinazione; patti parasociali; restituzione di esborsi ottenuti in sede di convivenza.

In ogni caso p necessario affidarsi ad avvocati specialisti perché tali accordi siano validi e leciti.

 

 

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