L’autonomia contrattuale si esprime anche nei rapporti coniugali e consiste nella scelta del regime patrimoniale nella famiglia mediante le convenzioni matrimoniali.
Le convenzioni matrimoniali sono tipiche, ex art. 159 c.c., ed atipiche. Pur tipizzando il legislatore dividendo le convenzioni: fondo patrimoniale, comunione convenzionale e separazione dei beni. Unici limiti alla configurabilità di convenzioni matrimoniali atipiche e la deroga ai diritti e doveri previsti per effetto del matrimonio e il divieto di costituzione di dote. Di contro, il divieto di creare accordi per i quali i rapporti patrimoniali dei coniugi siano regolati da discipline estere di difficile applicazione e o interpretazione, viene superato. I coniugi posso riprodurre espressamente una disciplina straniera, purchè non in contrasto con l’ordinamento interno.
I coniugi possono anche adottare una legge regolatrice del rapporto matrimoniale con riferimento allo stato di residenza abituale o del paese di cittadinanza di uno dei due. Sono considerate quindi convenzioni matrimoniali atipiche. E’ altresì ammissibile la convenzione con la quale i coniugi decidano di cessare i regime di separazione dei beni ed adottare un regime di comunione legale.
Si può anche stabilire, mediante convenzione, che gli acquisti compiuti insieme o separatamente durante il matrimonio siano oggetto di comunione legale. E’ possibile prevedere modalità specifiche di scioglimento e relativa assegnazione dei beni.
Questa disamina per dire che si possono stabile convenzioni matrimoniali in ogni tempo, anche prima della celebrazione de matrimonio. Chiaro è che il matrimonio sarà la condizione sospensiva della convenzione matrimoniale.
Le convenzioni matrimoniali si differenziano dal c.d. contratto di matrimonio. La convenzione matrimoniale dovrebbe riguardare solo l’accordo diretto alla definizione del regime patrimoniale dei coniugi. Il contratto di matrimonio, le pattuizioni in vista del matrimonio o durante lo stesso. Può contenere le convenzioni matrimoniali  (Autonomia negoziale e patti prematrimoniali) le eventuali ulteriori pattuizioni.  In base alla pattuizione contenuta, il suo contenuto definirà autonomamente il tipo negoziale e quindi la sua causa.
Occorre ricordare che le convenzioni devono essere annotate a margine dell’atto di matrimonio, come anche le modifiche. Nel caso di beni immobili seguiranno le regole della trascrizione; il tutto ai fini della opponibilità ai terzi.
Ad esempio, la Corte di Cassazione, in varie occasioni si è soffermata sulla opponibilità del fondo patrimoniale (Trust e fondo patrimoniale). Se la sua costituzione è stata trascritta, ex art. 2647 c.c., ma non annotata a margine dell’atto di matrimonio si è escluso che gli effetti del fondo possano essere sottoposti a terzi. Fondamentale, quindi, comprendere bene la finalità assolta dallo strumento e dalla sua pubblicità insieme ad un professionista per rendere tale scelta opponibile al terzo.
www.avvocatoansidei.it