Direttiva UE 2019/882 (European Accessibility Act – EEA) Decreto Legislativo 82/2022- Imminente scadenza

Ci permettiamo di ricordare l’imminente scadenza del 28 giugno 2025, data a partire dalla quale entreranno in vigore i requisiti di accessibilità previsti dalla Direttiva UE 2019/882 (European Accessibility Act  – EAA), recepita in Italia dal D.Lgs. 82/2022 (“Decreto”).

La Direttiva mira ad armonizzare le normative relative ai requisiti di accessibilità di prodotti e servizi nel mercato interno, eliminando gli ostacoli alla libera circolazione e promuovendo una maggiore inclusività sociale degli utenti, in particolare delle persone con disabilità.
Gli obblighi, come recepiti in Italia, si applicano ai seguenti prodotti:

  • sistemi hardware e sistemi operativi informatici generici per consumatori per tali sistemi hardware;
  • terminali self-service di pagamento e quelli destinati alla fornitura dei servizi disciplinati dal Decreto;
  • apparecchiature terminali con capacità informatiche interattive per consumatori utilizzate per i servizi di comunicazione elettronica;
  • apparecchiature terminali con capacità informatiche interattive per consumatori utilizzate per accedere a servizi di media audiovisivi;
  • lettori di libri elettronici (e-reader);

nonché ai seguenti servizi:

  • servizi di comunicazione elettronica, fatta esclusione di servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina;
  • servizi che forniscono accesso a servizi di media audiovisivi;
  • gli elementi seguenti relativi ai servizi di trasporto passeggeri aerei, con autobus, ferroviari e per vie navigabili, ivi compresi i servizi di trasporto urbani, extraurbani e regionali:
    • siti web;
    • servizi per dispositivi mobili, comprese le applicazioni mobili;
    • biglietti elettronici e servizi di biglietteria elettronica;
    • fornitura di informazioni relative ai servizi di trasporto, comprese le informazioni di viaggio in tempo reale; per quanto riguarda gli schermi informativi ciò si limita agli schermi interattivi situati nel territorio dell’Unione;
    • terminali self-service interattivi situati nel territorio dell’Unione, fatta esclusione di quelli installati come parti integranti su veicoli, aeromobili, navi e materiale rotabile utilizzati per la fornitura di una qualsiasi parte di tali servizi di trasporto passeggeri;
  • servizi bancari per consumatori;
  • libri elettronici (e-book) e software dedicati;
  • servizi di commercio elettronico.

Il Decreto si applica anche alla raccolta delle comunicazioni di emergenza effettuate verso il numero unico di emergenza europeo «112».

Il Decreto non si applica ai contenuti di siti web e alle applicazioni mobili seguenti:

  • media basati sul tempo preregistrati e pubblicati prima del 28 giugno 2025;
  • formati di file per ufficio pubblicati prima del 28 giugno 2025;
  • carte e servizi di cartografia online, qualora per le carte destinate alla navigazione le informazioni essenziali siano fornite in modalità digitale accessibile;
  • contenuti di terzi che non sono né finanziati né sviluppati dall’operatore economico interessato né sottoposti al suo controllo;
  • contenuti di siti web e applicazioni mobili considerati archivi nel senso che contengono soltanto contenuti che non sono stati aggiornati o rielaborati dopo il 28 giugno 2025.

I prodotti devono essere conformi ai requisiti di accessibilità di cui alle sezioni I e, salvo i terminali self-service, II dell’allegato I del Decreto.
I servizi devono essere conformi ai requisiti di accessibilità di cui alle sezioni III e IV dell’allegato I del Decreto, ma vi sono esentate le microimprese che li forniscono (per “microimprese” si intendono le imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro).
Ad esempio, tra i vari, per i servizi di commercio elettronico l’allegato I sezione IV del Decreto prevede che siano:

  • fornite le informazioni riguardanti l’accessibilità dei prodotti e dei servizi venduti qualora tali informazioni siano fornite dall’operatore economico responsabile;
  • garantita l’accessibilità della funzionalità per l’identificazione, la sicurezza e il pagamento qualora sia fornita come parte del servizio anziché di un prodotto, rendendola percepibile, utilizzabile, comprensibile e solida;
  • forniti metodi di identificazione, firme elettroniche e servizi di pagamento che siano percepibili, utilizzabili, comprensibili e solidi.

L’art. 25 del Decreto prevede che:

  • le disposizioni ivi previste hanno effetto a decorrere dal 28 giugno 2025;
  • fino al 28 giugno 2030 i fornitori di servizi possono continuare a prestare i loro servizi utilizzando prodotti che utilizzavano in modo legittimo prima di tale data per fornire servizi analoghi;
  • i contratti di servizi conclusi prima del 28 giugno 2025 possono essere mantenuti invariati fino alla loro scadenza, ma per non più di cinque anni da tale data;
  • i terminali self-service utilizzati in modo legittimo dai fornitori di servizi per la fornitura di servizi prima del 28 giugno 2025possono continuare a essere utilizzati per la fornitura di servizi analoghi fino alla fine della loro vita economica utile, ma per non più di venti anni dalla loro messa in funzione.

Il Decreto prevede delle deroghe/esenzioni per onere sproporzionatoo modifica sostanziale, con specifiche condizioni e obblighi di documentazione mediante una valutazione da tenere a disposizione per almeno cinque anni. Le microimprese che trattano prodotti sono esenti dal requisito di documentare la valutazione, ma se il Ministero delle Imprese lo richiede, le microimprese che trattano prodotti e che hanno scelto di invocare l’esenzione per onere sproporzionato o modifica sostanziale, devono fornire gli elementi di fatto relativi alla valutazione di tali esenzioni.
Salve le esenzioni (microimprese per i servizi, onere sproporzionato o modifica sostanziale, microimprese per i prodotti relativamente alla valutazione di esenzione), la mancata conformità agli obblighi di cui al Decreto può comportare, salvo che il fatto costituisca reato, sanzioni amministrative pecuniarie anche fino a 40.000 euro.

 

 

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