Convivenze di fatto e unioni civili: Corte Costituzionale n.148/2024 segna un punto di svolta nel riconoscimento dei legami affettivi non matrimoniali. Evoluzione della famiglia tra unioni civili e convivenze: la Consulta invoca parità di tutela e disciplina, secondo l’art. 3 Cost.

  1. Richiamo al principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.).

La Consulta riconosce l’esigenza di una disciplina unitaria tra matrimonio, unioni civili e convivenze di fatto, evidenziando la trasformazione del concetto di famiglia nella società contemporanea. La tutela giuridica deve estendersi anche alle formazioni familiari non tradizionali, a prescindere dal sesso dei partner e dalla presenza del vincolo matrimoniale.in linea con la giurisprudenza della CEDU, ribadisce che il concetto di famiglia va inteso al plurale. La tutela giuridica delle unioni affettive deve prescindere dalla forma matrimoniale, valorizzando anche le convivenze di fatto e le unioni civili. I modelli familiari extra-matrimoniali, pur fondandosi su un rapporto di natura contrattuale e non istituzionale, devono garantire adeguata protezione alla parte debole, specialmente in caso di scioglimento del legame. L’uguaglianza e la ragionevolezza, principi sanciti dall’art. 3 Cost., impongono una parità di trattamento tra le diverse formazioni sociali, riflettendo l’evoluzione della società civile e dei legami affettivi.

2. Legge Cirinnà

La legge n. 76 del 2016 (c.d. legge Cirinnà) ha segnato un punto di svolta, introducendo nell’ordinamento l’unione civile tra persone dello stesso sesso e riconoscendo una tutela minima anche alle coppie conviventi, sia eterosessuali che omosessuali.

Le unioni civili, riservate alle coppie dello stesso sesso, si configurano come un istituto giuridico autonomo ma ispirato al modello matrimoniale. Esse si costituiscono mediante dichiarazione all’ufficiale di stato civile e determinano il sorgere di diritti e doveri reciproci tra le parti, tra cui l’obbligo di assistenza morale e materiale, la coabitazione, e la contribuzione ai bisogni comuni. Le unioni civili garantiscono anche una tutela patrimoniale e successoria, includendo ad esempio il diritto alla pensione di reversibilità e alla successione legittima. Diritti che invece non spettano ai conviventi di fatto, salvo diverso accordo contrattuale.

3. Le Convivenze di fatto.

Le convivenze di fatto, invece, non danno luogo a uno status giuridico vero e proprio. Si tratta di una realtà affettiva fondata sulla coabitazione e sull’assistenza reciproca, ma priva delle formalità tipiche dell’unione civile o del matrimonio. Tuttavia, la legge Cirinnà ha riconosciuto anche a queste formazioni sociali una limitata tutela giuridica, a condizione che vengano rispettati determinati requisiti. Innanzitutto, i conviventi non devono essere legati da matrimonio né da unione civile con terze persone e devono risultare coabitanti. È inoltre necessario che la relazione sia caratterizzata da stabilità e affetto, e non da un semplice rapporto di coabitazione occasionale o per ragioni economiche.

Nonostante la diversa cornice giuridica, le esigenze sostanziali delle coppie, siano esse unite civilmente o conviventi di fatto, risultano in larga parte analoghe. Tra queste, vi è la necessità di stabilità affettiva, la condivisione della vita quotidiana, l’assistenza reciproca, la cooperazione nella gestione della casa e del patrimonio comune. Oltre alla tutela del partner in caso di malattia o incapacità. Inoltre, una delle questioni più delicate è la protezione della parte economicamente più debole in caso di cessazione del legame. Mentre l’unione civile prevede una procedura formale di scioglimento e diritti simili a quelli previsti per il divorzio, nelle convivenze di fatto la cessazione può avvenire anche in forma unilaterale. Tuttavia, la legge consente al convivente in stato di bisogno di chiedere il riconoscimento di un assegno alimentare, qualora abbia contribuito in modo significativo alla vita della coppia.

Un ulteriore elemento da considerare nelle convivenze è la possibilità di stipulare un contratto di convivenza (CONTRATTI di CONVIVENZA). Tale strumento, redatto con l’assistenza di un notaio o di un avvocato. Ciò consente ai partner di regolare gli aspetti patrimoniali del rapporto, come la divisione delle spese, l’eventuale regime di comunione dei beni e le modalità di uso della casa comune. Questo tipo di accordo può rivelarsi essenziale per garantire un minimo di tutela alla parte più vulnerabile, specialmente in assenza di altri vincoli giuridici.

5. Conclusioni

Infine, va ricordato che il riconoscimento giurisprudenziale e costituzionale dei modelli familiari extra-matrimoniali si è intensificato negli ultimi anni, anche grazie agli impulsi provenienti dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. La recente sentenza n. 148/2024 della Corte Costituzionale ha ribadito la necessità di considerare la famiglia non più solo nella sua forma tradizionale, ma anche nella sua configurazione moderna, fondata sull’affetto, la convivenza e la solidarietà tra individui. Il tutto  a prescindere dal sesso dei partner e dall’esistenza di un vincolo formale. In questo contesto, ogni scelta affettiva stabile e significativa deve ricevere una tutela giuridica proporzionata, in nome del principio di uguaglianza e ragionevolezza sancito dall’articolo 3 della Costituzione.

Si è via via quindi affermato un principio di pari dignità tra individui sia come singoli sia come formazioni sociali.  In primis nella famiglia.

 

 

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