Hai mai pensato a regolare la tua convivenza di fatto con un contratto di convivenza (CONTRATTI di CONVIVENZA) ?

Storicamente la convivenza di fatto è sempre stata considerata negativamente. poi, nel tempo, ritenuta lecita, poiché non contraria a norme imperative. Oggi, costituzionalmente garantita, come formazione sociale.

Processo evolutivo che ha portato alla Legge n.76/2016. Viene definita convivenza di fatto: “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi coppia e reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità, adozione da matrimonio o da unione civile”.

a) I presupposti

L’art. 36 infatti contiene i presupposti della convivenza di fatto. Ferma restando la sussistenza dei presupposti indicati, deve essere accertata la stabile convivenza. La stabilità è data dalla dichiarazione di residenza anagrafica. Vi sono vari orientamenti, sulla natura costitutiva o meno della dichiarazione. In realtà è presupposto per la pubblicità e stipula dell’atto. Ovvero del contratto di convivenza. 

Quindi esistono norme che costituiscono il c.d. regime necessario della convivenza. tutte quelle situazioni che si realizzano per il solo fatto della convivenza a prescindere dal contratto. Esistono poi norme riferite al contratto di convivenza. La disciplina dei rapporti patrimoniali relativi alla vita comune.

Sono previsti requisiti di forma, pubblicità, contenuto e scioglimento. Una sorta di tipizzazione organica.

Infatti, il contratto di convivenza viene ricondotti ai negozi con causa familiare. Viene perseguito il superiore interesse della famiglia di fatto, regolamentato di volta in volta dalle parti. Sul contenuto deve essere eseguito un controllo da parte del professionista. Sia con riferimento al contenuto tipico sia su quello opzionale e deroghe.

b) La nullità 

L’assenza dei presupposto previsti dall’art. 36 comporta nullità insanabile del contratto di convivenza. Può farla valere chiunque abbia interesse. La gravità della sanzione è misurata agli effetti che il contratto è in grado di spiegare. Sulla comunione e opponibilità. La accertata nullità del contratto travolge le prestazione. Vale la pena anche ricordare che in assenza di contratto di convivenza, le obbligazioni c.d. naturali sono irripetibili.

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