Il consenso è informato (Consenso informato) quando il paziente è preventivamente e debitamente informato prima di ogni trattamento sanitario, sia con riferimento alla diagnosi, alla terapia e alle conseguenze.
Il paziente deve essere messo in condizione di accettare e o rifiutare le cure secondo il c.d. principio di autodeterminazione. Nel caso di amministrazione di sostegno (AMMINISTRAZIONE di SOSTEGNO), la prestazione o rifiuto del consenso dei trattamenti sanitari potrà aversi nei seguenti casi:
a) beneficiario capace di intendere e di volere e decreto di nomina che non preveda alcuna limitazione; b) beneficiario in tutto o in parte privato della capacità di far fronte alla propria cura, dove il decreto ha stabilito necessaria assistenza o rappresentanza da parte dell’amministratore di sostegno.
Infatti, il paziente ha libertà nella scelta terapeutica, ma possono verificarsi profili di complessità nel caso di pazienti privi in tutto o in parte della capacità di intendere e di volere.
Patologie psichiche o gravissime condizioni di salute, ogni caso in cui il paziente non sia in grado di formare e esprimere una volontà consapevole e non sia in grado di comprendere le implicazioni della scelta. In tutti questi casi sarà necessario individuare un soggetto in grado di esprimere volontà terapeutica. E’ ritenuta pacifica la possibilità di nominare un amministratore di sostegno in grado di esprimere il consenso alle cure. Nell’ambito dei poteri di cura del beneficiario, potrà essere l’amministratore di sostegno chiamato a prestare consenso o dissenso informato ai trattamenti sanitari e o di fine vita. Un vero e proprio potere di rappresentanza. Nel caso in cui il beneficiario mantenga una capacità di discernimento,  l’amministratore di sostegno avrà un ruolo di assistenza. Affiancherà il beneficiario aiutandolo a comprendere il significato della situazione ed a formare un volontà sulle decisioni da prendere.
Il ruolo dell’amministratore è molto delicato. Nel caso di prestazioni sanitarie di poco rilievo sarà chiamato a prestare il consenso o dissenso al trattamento, ma per trattamenti salva vita o interventi delicati dovrà assumere decisioni difficili. L’amministratore dovrà adoperarsi per ricostruire le determinazioni del beneficiario, nel caso in cui non siano state espresse mediante DAT (TESTAMENTO BIOLOGICO) o dovrà decidere nel suo migliore interesse. La volontà presunta del beneficiario è difficile da ricostruire ma testimonizanze anche di amici, valori etici, religione saranno di aiuto. Per tutte quelle decisioni particlarmente delicate, l’amministraotre interpellerà il Giudice Tutelare per richiedere l’autorizzazione per determinate scelte. Così si evitano abusi, conflitti di interessi e il Giudice Tutelare opererà un controllo sia preliminare in ordine alla effettiva capacità del beneficiario sia sulle scelte dell’amministratore che rispettino certi criteri. La Legge n.219/2017 fornisce finalmente chiarimenti in merito a materie così complesse che hanno portato, prima della sua entrata in vigore a numerose e contrastanti pronunce.

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