Avvocato specializzato. Di cosa si tratta? A cosa serve? Chi è l’avvocato specialista? Il Consiglio Nazionale Forense ha stilato le lineee guida per la specializzazione degli avvocati(https://www.consiglionazionaleforense.it/documents/20182/0/Linee+Guida+per+la+Formazione+specialistica+degli+avvocati.pdf/82294dc8-99c1-f6c0-4436-894254c9079e?t=1683559663190). E’ definito specialista:

  1. Ai fini del presente decreto è avvocato specialista l’avvocato che ha acquisito il titolo in uno dei settori di specializzazione di cui all’articolo 3[1].
  2. Il titolo di avvocato specialista è conferito dal Consiglio nazionale forense in ragione del percorso formativo previsto dall’articolo 7[2] o della comprovata esperienza professionale maturata dal singolo avvocato a norma dell’articolo 8[3].
  3. [abrogato]

1. Chi è? Quali i settori di competenza?

Quali i settori di di specializzazione). 1. L’avvocato può conseguire il titolo di specialista in non più di due dei seguenti settori di specializzazione: a) diritto civile; b) diritto penale; c) diritto amministrativo; d) diritto del lavoro e della previdenza sociale; e) diritto tributario, doganale e della fiscalità internazionale; f) diritto internazionale; g) diritto dell’Unione europea; h) diritto dei trasporti e della navigazione; i) diritto della concorrenza; l) diritto dell’informazione, della comunicazione digitale e della protezione dei dati personali; m) diritto della persona, delle relazioni familiari e dei minorenni; n) tutela dei diritti umani e protezione internazionale; o) diritto dello sport. 2. Nei settori di cui alle lettere a), b) e c) il titolo di specialista si acquisisce a seguito della frequenza con profitto dei percorsi formativi ovvero dell’accertamento della comprovata esperienza relativamente ad almeno uno degli indirizzi di specializzazione indicati nei commi 3, 4 e 5, in conformità alle disposizioni del presente regolamento. 3. Al settore del diritto civile afferiscono i seguenti indirizzi: a) diritto successorio; b) diritti reali, condominio e locazioni; c) diritto dei contratti; d) diritto della responsabilità civile, della responsabilità professionale e delle assicurazioni; e) diritto agrario; f) diritto commerciale e societario; g) diritto industriale, della proprietà intellettuale e dell’innovazione tecnologica; h) diritto della crisi di impresa e dell’insolvenza; i) diritto dell’esecuzione forzata; l) diritto bancario e dei mercati finanziari; m) diritto dei consumatori. 4. Al settore del diritto penale afferiscono i seguenti indirizzi: a) diritto penale della persona; b) diritto penale della pubblica amministrazione; c) diritto penale dell’ambiente, dell’urbanistica e dell’edilizia; d) diritto penale dell’economia e dell’impresa; e) diritto penale della criminalità organizzata e delle misure di prevenzione; f) diritto dell’esecuzione penale; g) diritto penale dell’informazione, di internet e delle nuove tecnologie. 5. Al settore del diritto amministrativo afferiscono i seguenti indirizzi: a) diritto del pubblico impiego e della responsabilità amministrativa; b) diritto urbanistico, dell’edilizia e dei beni culturali; c) diritto dell’ambiente e dell’energia; d) diritto sanitario; e) diritto dell’istruzione; f) diritto dei contratti pubblici e dei servizi di interesse economico generale; g) diritto delle autonomie territoriali e del contenzioso elettorale; h) contabilità pubblica e contenzioso finanziario-statistico”.

2. Di cosa si tratta ? Come si ottiene ?

Percorsi formativi). 1. I percorsi formativi consistono in corsi di specializzazione organizzati dai Dipartimenti o dalle strutture di raccordo di cui all’articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 degli ambiti di giurisprudenza delle università legalmente riconosciute e inserite nell’apposito elenco del Ministero dell’istruzione, università e ricerca. I corsi di specializzazione non possono avere inizio se non è stata verificata la conformità dei relativi programmi didattici a quanto disposto dal presente regolamento e alle linee generali elaborate a norma del comma 2. La verifica di cui al presente comma è svolta dal Ministero della giustizia, tenuto conto delle proposte della commissione permanente di cui al comma 2. 2. Presso il Ministero della giustizia è istituita una commissione permanente composta da sei componenti, di cui due magistrati ordinari nominati dal predetto Ministero, due avvocati nominati dal Consiglio nazionale forense e due professori universitari in materie giuridiche di prima e seconda fascia, anche a tempo definito, nominati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. La commissione elabora le linee generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione specialistica, tenendo conto delle migliori prassi in materia. La partecipazione alla commissione permanente non comporta alcuna indennità o retribuzione a carico dello stato, salvo il rimborso spese. L’incarico di componente della commissione ha durata quadriennale. La commissione è presieduta da uno dei componenti nominati dal Ministero della giustizia; delibera a maggioranza dei componenti e, in caso di parità, prevale il voto del presidente. 3. Ai fini della organizzazione dei corsi, il Consiglio nazionale forense o i consigli dell’ordine degli avvocati stipulano con le articolazioni di cui al comma 1 apposite convenzioni per assicurare il conseguimento di una formazione specialistica orientata all’esercizio della professione nel settore e nell’indirizzo di specializzazione. Il Consiglio nazionale forense può stipulare le convenzioni anche d’intesa con le associazioni specialistiche maggiormente rappresentative di cui all’articolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247. 4. I consigli dell’ordine stipulano le predette convenzioni d’intesa con le associazioni specialistiche maggiormente rappresentative di cui all’articolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247. 5. Le convenzioni di cui ai commi 3 e 4 prevedono l’istituzione di un comitato scientifico composto da sei membri di cui tre nominati da una delle articolazioni di cui al comma 1, uno dei quali con funzioni di coordinatore. Gli altri tre membri sono nominati da uno degli enti o delle associazioni di cui ai commi 3 e 4. Il comitato scientifico delibera a maggioranza dei componenti e, in caso di parità, prevale il voto del coordinatore. 6. Le convenzioni di cui ai commi 3 e 4 prevedono, altresì, l’istituzione di un comitato di gestione composto da cinque membri di cui tre nominati da uno degli enti o delle associazioni di cui ai commi 3 e 4, uno dei quali con funzioni di direttore e coordinatore. Il comitato di gestione delibera a maggioranza dei componenti. 7. Il comitato scientifico individua il programma dettagliato del corso di formazione specialistica, tenendo conto delle linee generali elaborate a norma del comma 2, con l’indicazione, da proporre al comitato di gestione, delle materie, delle ore destinate a ciascuna di esse, degli argomenti da trattare e dei docenti. 8. I docenti devono essere individuati esclusivamente tra i professori universitari di ruolo, ricercatori universitari, avvocati di comprovata esperienza professionale abilitati al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori, magistrati che abbiano conseguito almeno la seconda valutazione, e, per particolari esigenze e per le sole materie non giuridiche, il cui carico non potrà superare un quinto del totale, esperti di comprovata esperienza professionale almeno decennale nello specifico settore di interesse. 9. Il comitato di gestione nomina i docenti tra quelli proposti dal comitato scientifico, cura l’organizzazione esecutiva dei corsi, e assume tutte le determinazioni necessarie per il loro corretto svolgimento. 10. Le convenzioni di cui ai commi 3 e 4 possono prevedere che le lezioni in cui si articolano i corsi avvengano a distanza con modalità telematiche. In tal caso il comitato di gestione garantisce la presenza nella sede esterna di un tutor, anche per il rilevamento delle presenze, e di un sistema audiovisivo che consente ai discenti di interloquire con il docente in tempo reale. Il costo di iscrizione per la frequenza a distanza deve essere uguale a quello sostenuto dai partecipanti nella sede del corso. 11. Il comitato di gestione, d’intesa con il comitato scientifico, determina la quota di iscrizione al corso in modo da garantire esclusivamente l’integrale copertura delle spese di funzionamento e docenza nonchè delle spese di organizzazione e gestione, ivi incluse quelle relative al comitato di gestione e al comitato scientifico. 12. L’organizzazione dei corsi deve aver luogo in conformità ai seguenti criteri: a) durata almeno biennale e didattica non inferiore a 200 ore; b) composizione mista ed adeguata qualificazione del corpo docente; c) didattica frontale non inferiore a 100 ore; d) obbligo di frequenza nella misura minima dell’ottanta per cento della durata del corso;  e) previsione di almeno una prova, scritta e orale, al termine di ciascun anno di corso, volta ad accertare l’adeguato livello di preparazione del candidato. 12-bis. Il corso, di durata complessiva almeno biennale, relativo ad uno dei settori di specializzazione di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), prevede una parte generale e una parte speciale di durata non inferiore a un anno destinata alla specializzazione in uno degli indirizzi afferenti al settore. 13. La prova di cui al comma 12, lettera e), è valutata da una commissione nominata dal comitato scientifico e composta per almeno due terzi da membri che, sebbene rientranti nelle categorie di cui al comma 8, non devono appartenere al corpo docente del corso”.

Comprovata esperienza.

1. Il titolo di avvocato specialista può essere conseguito anche dimostrando la sussistenza congiunta dei seguenti requisiti. a) Avere maturato un’anzianità di iscrizione all’albo degli avvocati ininterrotta e senza sospensioni di almeno otto anni. b) Avere esercitato negli ultimi cinque anni in modo assiduo, prevalente e continuativo attività di avvocato in uno dei settori di specializzazione di cui all’articolo 3, mediante la produzione di documentazione, giudiziale o stragiudiziale, comprovante che l’avvocato ha trattato nel quinquennio incarichi professionali fiduciari rilevanti per quantità e qualità, almeno pari a dieci per anno. Ai fini della presente lettera non si tiene conto degli affari che hanno ad oggetto medesime questioni giuridiche e necessitano di un’analoga attività difensiva. 2. Nell’accertamento dei requisiti di cui al presente articolo, la commissione di cui all’articolo 6, comma 4, valuta la congruenza dei titoli presentati e degli incarichi documentati con il settore e, se necessario, con l’indirizzo di specializzazione indicati dal richiedente. Anche in deroga al previsto numero minimo di incarichi per anno, la commissione tiene conto della natura e della particolare rilevanza degli incarichi documentati e delle specifiche caratteristiche del settore e dell’indirizzo di specializzazione”.

Per ogni materia, oltre a rivolgervi all’avvocato di fiducia, è importante conoscere il settore di specializzazione del professionista.

 

 

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Avvocato specialista in diritto delle persone, relazioni familiari e minorenni.