La nomina dell’amministratore di sostegno (Amministrazione di sostegno. La riforma) nell’ambito della distribuzione delle competenze (La riforma Cartabia e tutela della persona) tra Tribunale ordinario e Tribunale per Minorenni.
La creazione del Tribunale unico per le persone, per i minorenni e per le famiglie deve ancora essere istituita, ma esiste il rito unico. Viene abrogato il titolo II del Libro IV a eccezione del capo VI.
Viene prevista la sottrazione dell’esercizio della funzione di giudice tutelare al Tribunale Ordinario. Il tutto a vantaggio del tribunale per le persone, minorenni famiglie, con specifiche attribuzioni.La riforma ordinamentale menzionata è finalizzata a creare un unico giudice competente per tutte le questioni relative alle famiglie e ai minori, eliminando così i problemi derivanti dal sistema attuale che prevede due giurisdizioni separate, ovvero il tribunale ordinario e il tribunale per i minorenni. L’articolo 49 del Decreto legislativo 149-2022 stabilisce che tali disposizioni entreranno in vigore due anni dopo la pubblicazione del decreto.
La riforma ordinamentale viene accompagnata da una riforma sistematica sul rito, che sarà applicabile a tutti i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minori e alle questioni familiari che ricadono sotto la giurisdizione del Tribunale ordinario, del Tribunale per i minorenni e del giudice tutelare, a meno che non siano previste eccezioni. Tuttavia, i procedimenti di volontaria giurisdizione continueranno a seguire le forme processuali camerali e rimarranno esclusi dal nuovo rito unificato.
L’obiettivo principale di questa unificazione del rito è eliminare le ambiguità interpretative e stabilire un procedimento uniforme per le questioni relative alle persone minorenni e alle famiglie, indipendentemente dal tribunale competente. Ciò mira a risolvere le incertezze riguardo ai riti applicabili nei casi di diritto di famiglia in generale.
I principi stabiliti dal legislatore mirano a creare un modello generale e organico per affrontare le questioni relative alle persone minorenni e alle famiglie, che sarà applicabile nella maggior parte dei procedimenti contenziosi riguardanti i diritti delle persone minori e delle famiglie. Questo approccio richiede la revoca, la riorganizzazione, il coordinamento e la modifica o integrazione delle disposizioni attualmente in vigore.
Inoltre, è stato necessario apportare modifiche all’articolo 38 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile, che in precedenza gestiva la suddivisione delle competenze tra il tribunale ordinario e il tribunale per i minorenni. Questi cambiamenti hanno l’obiettivo di rendere il sistema più coerente ed efficiente nel trattare le questioni legate a minori e famiglie.
La nomina dell’amministratore di sostegno (AMMINISTRAZIONE di SOSTEGNO) quindi spetta al giudice tutelare del luogo in cui il beneficiario risiede o dimora.
il deposito potrà essere solo telematico. Compresi i relativi modi e effetti del perfezionamento del deposito stesso. L’art. 473 bis 58 c.p.c. riprende il contenuto dell’art. 720 bis c.p.c. In quanto compatibili, potranno essere applicate in materia di amministratore di sostegno.
Dovrà essere indicato sempre il rapporto tra amministratore di sostegno e beneficiario nel ricorso.
Non resta che adeguarsi alla riforma che è orientata alle specializzazioni e alla istituzione di un giudice unico dotato di competenza per tute le controversie familiari e minorili. Visto ad eliminare le problematiche del precedente sistema dualistico.
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Avvocato Specialista in materia di persone, minorenni e famiglie.