L’affidamento super esclusivo, o c.d. rafforzato, di minori prevede che il genitore affidatario rafforzato può adottare tutte le decisioni che riguardano il minore senza la consultazione dell’altro genitore.
Raramente i Tribunali si pronunciano in tal senso, al fine di preservare il diritto alla bigenitorialità e alla continuità affettiva (La responsabilità genitoriale).
La giurisprudenza ha più volte ribadito che nei provvedimenti che dispongono l’affido super esclusivo devono essere specificati i motivi. In particolare “il pregiudizio potenzialmente arrecato al figlio” è rinvenibile in tutte quelle situazioni nelle quali si pone in pericolo l’equilibrio psicofisico del minore con azioni idonee ad altere tale equilibrio. Non può trattarsi di mera conflittualità; inoltre il superiore interesse del minore deve essere rapportato alla ricerca di una soluzione contingente .
Il Tribunale di Sciacca, si è pronunciato nel senso di un affido super esclusivo di un minore alla madre.
Come per i vari casi che riguardano i minori è necessario analizzare il caso di specie per comprendere profondamente tale decisione.
Nel caso specifico, la madre del minore ha richiesto l’affido super esclusivo, fondando la richiesta sulla inidoneità dell’altro genitore. Quando si parla di inidoneità si intende la incapacità genitoriale, tale da pregiudicare il normale sviluppo psicofisico del ragazzo (Affidamento esclusivo).
Una decisione di tale portata determina, in capo alla madre, la possibilità e capacità di prendere ogni decisione che riguardi la istruzione, educazione, salite, residenza abituale, provvedendo il padre in misura del 50% alle spese straordinarie. Il padre, secondo questo Tribunale, potrà vedere il figlio solo due volte a settimana, in spazi protetti e alla presenza di un assistente sociale.
In altra decisione, il padre è stato considerato inidoneo poiché viveva in stato estero e si era disinteressato del figlio e delle vicende giudiziarie che lo avevano coinvolto, utilizzando tale argomento quale argomento di ritorsione verso la moglie; oltre ad essersi reso responsabile di episodi di violenza si averso la moglie sia nei confronti del figlio. Il Tribunale ha così stabilito l’opportunità di un unico centro decisionale di riferimento per il minore, tempestivo e funzionante.
Tale regime viene confinato ad ipotesi super residuali ed a seguito di istruttorie complesse e composite. Deve essere l’unico rimedio per non compromettere il nomale, sano ed equilibrato sviluppo psicofisico del minore. Questi esempi sono prodotti solo per riferimento al contenuto della ordinanza che dettaglia i motivi per i quali il provvedimento è concesso.
E’ necessario affidarsi a professionisti esperti che mirino senza indugio a comporre una primaria mediazioni capace di comporre, mediante accordo, la gestione dei minori per non comprometterne il normale sviluppo.
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