Il c.d. sucidio assistito nel momento fine vita. Quale disciplina? Non siamo ancora di fronte ad una legge del Parlamento, ma la Corte Costituzionale (https://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/238_fine_vita.pdf ) ha ritenuto non punibile ai sensi dell’art.580 del codice penale “chi agevola l’esecuzione del proposito di suicidio assistito, autonomamente e liberamente formatosi, di un paziente tenuto in vita da un trattamento di sostegno vitale e affetto da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche e psicologiche che egli reputa intollerabili ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli”. Occorre prrò approfondire la pronuncia e verificare le condizioni cui la Corte subordina la possibilità di ricorrere alla c.d. morte a comando. I criteri sono quelli previsti dalla normativa sul consenso informato, cure palliative e sedazione profonda continua. E’ necessario altresì verificare le condizioni richieste e delle modalità di esecuzione da parte della struttura.
Anche il comitato etico territorialmente competente, dovrà dare un parere.
Alla luce di questa pronuncia, si rende quanto mai necessario un intervento legislativo che non lasci spazio a interpretazioni distorte o pratiche abusive.
Occorre riconoscere e tutelare i valori protetti dalla nostra carta costituzionale tenendo conto dei soggetti deboli e degli operatori sanitari.
Al fine divedere rispettata la vita, l’etica e i valori nei quali ciascun individuo crede e quindi anche la percezione personale di tale “opportunità”, diventa importante redigere un testamento biologico (Testamento Biologico) per vedere garantiti i propri diritti anche in fine vita. E’ possibile rivolgersi a professionisti specializzati del settore per redigere un una disposizione anticipata di trattamento. Si tratta di un documento legale per poter specificare in anticipo i trattamenti sanitari da intraprendere in caso di una propria ed eventuale incapacità a comunicarlo direttamente e sul momento.
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