Le nuove tipologie di relazioni sentimentali impongono un dibattito vivo sul danno da illecito endofamiliare.
Se da un lato esistono nuove forme di rapporti sentimentali, i doveri che discendono dal matrimonio restano rigidi. I singoli componenti sono però  tutelati all’interno della relazione prima di tutto come singoli ex art. 2 Cost.
Il rispetto della dignità e della individualità di ogni componente familiare, corrisponde ad un diritto inviolabile; la lesione di questo inviolabile diritto comporta responsabilità civile.
Il principio risiede nella tutela del soggetto debole. Va precisato che perchè possa aversi tutela risarcitoria, il comportamento antigiuridico deve colpire diritti personalissimi del coniuge.
Non basta quindi mera violazione degli obblighi che derivano dal matrimonio, ma occorre la lesione di una situazione giuridica soggettiva che l’ordinamento tutela speficiatamente.
L’unico risarcimento possibile in termini di danno endofamiliare, sarà quello che deriva da violazione dei diritti fondamentali della persona: salute, dignità, onore, privacy…
Si avrà danno endofamiliare non tanto in relazione alla sola crisi coniugale, quanto piuttosto se vi è concreta lesione di un diritto del singolo costituzionalmente protetto.
Ciò vale anche in ralazione ai figli, ovvero, in tutti quei casi nei quali viene trascurato arrecando un pregiudizio. I Giudici riconoscono risarcimento del danno per condotta contraria del genitore vs il figlio.
Per quanto concerne la tutela risarcitoria del danno endofamilaire, occorre l’accertamento del danno patrimoniale e non patrimoniale all’interno del giudizio. In sostanza va provata l’effettività della lesione, il nesso causale tra fatto e danno.
Si ritiene che ogni unione affettiva stabile crei una condizione di vita che ammette tutela risarcitoria.  La Cassazione ha stabilito che è configurabile tale tutela risarcitoria anche nell unioni di fatto, purchè caratterizzate da stabilità e serietà. E’ riconosciuto anche il diritto del convivente di soggetto deceduto a causa di un terzo al risarcimento del danno.
Le famiglie, anche non fondate sul matrimonio, sono considerate famiglie c.d. di diritto, La Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, tutela il diritto alla vita familiare, e fa riferimento da una famiglia non solo basata sul matrimonio.
Il danno quindi da infedeltà consumata che pregiudichi l’onore del partner tradito, danno da mancato riconoscimento del figlio, da abbandono morale e morale, privazione della sessualità coniugale…tra i più dibattuti nelle aule dei Tribunali nazionali.
Analizzando una ipotesi di danno endofamiliare, con riferimento alla violazione del dovere di fedeltà occorre subito precisare che in attuazione del diritto individuale alla libertà, ogni persona può decidere di separarsi o divorziare. In caso di violazione dell’obbligo inocstanza di matrimonio, la sanzione è l’addebito. Diversamente se la violazione dell’obbligo di fedeltà ha causato la fine del rapporto potrà tentarsi la strada dell’illecito endofamiliare. Quindi sarà necessario provare il nesso causale e, se del caso, dimostrare quali conseguenze ha causato l’infedeltà anche sulla salute del coniuge o se vi siano stati comportamenti lesivi della dignità della persona.
La Cassazione ah poi ammesso il risarcimento ex art. 2059 c.c. nella ipotesi di danno endofamiliare derivante da privazione del rapporto genitoriale. Le norme nazionali e sovranazionali tutelano il diritto del figlio ad essere educati, istruito e cresciuto dai propri genitori (La responsabilità genitoriale ). L’assenza del genitore, quale sostegno materiale e morale, non giusitifcabile attraverso ragioni di impossibilità oggettiva, permette al minore il riconsoscimento del danno endofamiliare.
Anche a coloro che non vogliono disciplinare la propria famiglia attraverso il matrimonio civile è concessa una tutela, prima ancora che come coniugi come persone; per questo è importante disciplinarne alcuni aspetti con gli strumenti offerti dall’ordinamento e rivolgendosi ad esperti in materia.

www.avvocatoansidei.it