Permane l’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne che ha raggiunto la capacità lavorativa?Il Tribunale di Perugia ha emesso una interessante sentenza sul punto.
L’obbligo di mantenimento (Il mantenimento del figlio maggiorenne) verso i figli consiste in quel dovere di assicurare ai figli, anche dopo il compimento del diciottesimo anno di età, la possibilità di completare il percorso formativo. Chiaramente, ogni genitore proporzione all risorse economiche dei genitori e al fine di rendersi autosufficienti. La Cassazione lo ha ribadito più volte. Lo snodo fondamentale è la prova del raggiungimento della autosufficienza economica, della capacità lavorativa. Non solo. Anche l’esistenza di un mercato in cui spendere le competenze acquisite.
In tal caso sarà proprio il figlio che chiede il mantenimento a dover provare di non raggiungere, sulla base delle competenze acquisite, una remunerazione adeguata. Certamente, l’autosufficienza economica non può desumersi o basarsi su mere presunzioni. Si tratta di tutti parametri di complessa argomentazione e prova.

Il caso di specie fa riferimento ad un figlio maggiorenne che decide di lasciare il lavoro a tempo indeterminato. Il figlio, conseguentemente, non trova un lavoro remunerativo per le competenze acquisite. Quindi va mantenuto lo stesso?

Ai fini della decisione vari aspetti da analizzare. Ad esempio, la capacità lavorativa ed il percorso formativo, oltre il mercato di riferimento inteso anche territorialmente. Purtroppo, anche se per alcuni può sembrare un alibi, va considerato anche il tenore di vita fino a quel momento. La sentenza proprio su questo aspetto fa perno sulla responsabilità del figlio maggiorenne. Una certa formazione spendibile nel mercato del lavoro e un lavoro stabile fanno venir meno l’obbligo contributivo da parte dei genitori. Ciò anche se la retribuzione inziale è modesta.
Pertanto, nel caso di perdita del lavoro non vi è una riviviscenza automatica dell’obbligo al mantenimento da parte dei genitori.
Anche la Cassazione con due pronunce si era già attestata su questo principio. (Cass. Civ. n. 11020 /2013 e Cass n.1761/2008)
In tale senso anche viene escluso il diritto del coniuge separato di ottenere un assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne convivente. Infatti  è da escludere quando quest’ultimo abbia iniziato ad espletare una attività lavorativa (cfr. Cass. civ. VI-1 N. 6509) L’assegno periodico, infatti, assicura al figlio il diritto ad essere mantenuto nella fase di disgregazione della famiglia per separazione, divorzio o cessazione della convivenza dei genitori.

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