Mantenimento del figlio maggiorenne. Novità. (Mantenimento figlio maggiorenne). Non cessa con il raggiunto della maggiore età. Permane anche oltre se il figlio non ha raggiunto la propria autosufficienza economica. Il presupposto è cha tale ipotesi si verifichi senza colpa. Argomento del quale l’avv. Carolina Ansidei di Catrano ha avuto modo di parlare tempo fa. Alcune novità.

1)Riferimenti normativi

Il mantenimento (La responsabilità genitoriale) previsto dall’art. 316 bis c.c. è uno dei doveri che grava su i genitori nell’esercizio della responsabilità genitoriale. Ognuno contribuisce secondo le proprie disponibilità. Permane in capo ai genitori l’obbligo alimentare. Tale obbligo permane anche i capo ad altri soggetti secondo i criteri indicati nell’articolo 433 c.c.. (Concorso negli oneri al mantenimento).

2)Novità 

La recente ordinanza della Cassazione Civile (n.r. 38366/21) approfondisce il mantenimento del figlio maggiorenne con alcune novità. La Cassazione specifica l’obbligo probatorio in capo a colui che richiede l’assegno. Ovvero il figlio maggiorenne che richiede il mantenimento deve provare di essersi adoperato per rendersi autosufficiente. Concluso il periodo di formazione, in base alle proprie aspettative, alla situazione reale deve provare di non aver trovato una opportunità lavorativa secondo le proprie ambizioni. Viene valutato anche che tali ambizioni possano essere ridimensionate.

Nel caso il genitore chieda la cessazione dell’assegno cosa il giudice verifica?

Età del figlio maggiorenne, percorso di studi e livello competenze, impegno nella ricerca di un lavoro.

L’obiettivo, nuovo, rispetto alle precedenti pronunce, è quello di evitare che il mantenimento diventi strumento per avere una vita dignitosa. Stimolare quindi il figlio richiedente a ricercare una occupazione. I genitori devono accompagnare questo percorso ma non possono diventare strumenti di sostegno al reddito. Esistano a livello sociale strumenti adeguati a sostegno del reddito.  Il figlio maggiorenne fare ricorso. questi.

Quando allora permane il mantenimento del figlio maggiorenne? Quando il richiedente dimostri di aver profuso impegno nella ricerca di una occupazione adeguata, terminato il percorso formativo.

Novità? Onere probatorio non a carico del genitore che chiede la cessazione del mantenimento.

In ogni caso, deve essere valutato il caso concreto. La situazione socioeconomica del nucleo familiare, le abitudini, oltre all’impegno e la reale ricerca di occupazione

www.avvocatoansidei.it