Nell’ordinanza del 15/12/2021 n. 40281 la Corte di Cassazione ribadisce che spese straordinarie per il mantenimento (Concorso negli oneri al mantenimento) dei figli sono quelle che “per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita dei figli”.
1.Quandro normativo.
“Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito”. L’art. 337 ter cc sancisce il principio di proporzionalità. Viene anche stabilito che le decisioni di maggiore interesse sono prese di comune accordo. In caso di disaccordo decide il giudice.
Dovere del genitore rientrante nella responsabilità genitoriale (La responsabilità genitoriale) è anche quello della contribuzione al mantenimento.
L’importo dell’assegno di mantenimento è fissato sulla base delle spese ordinarie facilmente preventivatili. Le straordinarie sono escluse dalla somma prestabilita.
E’ di solito previsto il pari contributo dei genitori, ovvero il 50% della spesa ciascuno. Stavo diversa pattuizione.
Ciò premesso. Quali sono le spese straordinarie per il mantenimento dei figli ? Ovvero le spese extra assegno che il genitore anticipatarioi ha diritto di ripetere? O che comunque devono essere sostenute al 50%?
Posto che l’assegno di mantenimento periodico è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie. Devono ritenersi nello stesso incluse: il vitto, la mensa scolastica, il concorso alle spese di casa , l’abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell’anno, i medicinali da banco.
Gli assegni familiari possono essere corrisposti al genitore collocatario (o affidatario) dei figli e rappresentano una voce aggiuntiva rispetto all’assegno di mantenimento.
Le spese straordinarie sono quelle che presentano i requisiti della occasionalità o sporadicità, la gravosità o la voluttuarietà.
Conseguentemente ciascun genitore dovrà contribuire al pagamento, nella percentuale concordata dalle parti o disposta con provvedimento giudiziale.
2. Riepilogo. Secondo le linee guida le spese straordinarie per il mantenimento dei figli:
a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante; b) cure dentistiche presso strutture pubbliche; c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale; d) tickets sanitari; e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista; f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private; b) cure termali e fisioterapiche; c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente; d) farmaci omeopatici.
c )spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici; b) libri di testo; c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica; d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica; f) fondo cassa richiesto dalla scuola; g) gite scolastiche senza pernottamento; h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all’istituto scolastico.
d) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati; b) gite scolastiche con pernottamento; c) corsi di recupero e lezioni private; d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all’estero; e) alloggio presso la sede universitaria.
e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali).
f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue; b) corsi di musica e strumenti musicali; c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter; f) viaggi studio in Italia e all’estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori; g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Anche la ripetizione delle somme segue delle regole. Il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell’altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell’immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all’altro genitore la documentazione comprovante l’esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Queste semplici regole sono necessarie per poter evitare disguidi e pregiudizio ai figli.
Un capitolo a parte in caso di maggiorenni (Mantenimento del figlio maggiorenne. Novità,) che possono partecipare alle scelte con i genitori.
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