La modifica del cognome oggi è una pratica diffusa e snella. Non tutti ne conoscono i termini, limiti e procedure. Sopratutto nel caso di minori e di conflitto tra genitori.

La procedura per la modifica del cognome va presentata in Prefettura. Ovvero la prefettura di residenza. Solo i cittadini italiani possono presentarla e deve essere motivata. Spesso perchè il cognome è ridicolo, assurdo, o altro.Esistono in prefettura appositi moduli da compilare e elenco della relativa documentazione da allegare per la modifica del cognome. Espletata l’istruttoria di rito, il Prefetto emette il decreto che autorizza. Se l’istruttoria darà esito positivo.

Il decreto verrà poi affisso in comune nel caso di opposizioni. Dopodiché ci si potrà recare nel competente ufficio di stato civile per la trascrizione e la successiva modifica dei documenti.

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 286 dell’8 novembre – 21 dicembre 2016,  i genitori, di comune accordo, possono trasmettere al figlio, al momento della nascita, anche il cognome materno.

  1. Alcune norme di riferimento e del ruolo della pubblica amministrazione: ‘art. 89 del d.P.R. 396/2000, i “Modificazioni del nome o del cognome” indica il Prefetto quale autorità preposta a decidere e le ipotesi previste dall’art. 262 c.c..La valutazione del Prefetto circa l’istanza di cambio del cognome si configura come un potere di natura discrezionale.Il bilanciamento di interessi avviene tra l’interesse dell’istante con l’interesse «pubblico alla stabilità degli elementi identificativi della persona, collegato ai profili pubblicistici del cognome stesso come mezzo di identificazione dell’individuo nella comunità sociale».
  2. Il maggiorenne può richiedere  la modifica del cognome. Qualunque cittadino maggiorenne di chiedere la modifica del proprio cognome motivando espressamente le ragioni della domanda e dimostrando che l’interesse tutelato sia quello di evitare di portare un cognome o perché rivelatore dell’origine del rapporto di filiazione.
  3. La recente pronuncia del Consiglio di Stato dell’8 luglio 2024, prende in esame un caso particolare. Deposito di istanza di cambiamento del cognome, con sostituzione di quello paterno con quello materno. La  proposta da una madre esercente  in via esclusiva la responsabilità genitoriale (Limitazioni della responsabilità genitoriale) sulla figlia minore. La motivazione si fondava sulla mancanza di rapporto con il padre e non per aggiunta del cognome materno. La Prefettura ha dichiarato irricevibile la domanda. La competenza è del tribunale per i Minorenni. Trattandosi dell’interesse del minore a vedere modificato il proprio cognome, per le specifiche ragioni addotte.

 

Pur trattandosi di una procedura amministrativa snella, è opportuno verificare la documentazione e le motivazioni poste a fondamento della domanda, anche con l’ausilio di un professionista.

 

 

 

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