I patti prematrimoniali sono gli accordi tra due soggetti ancora non uniti in matrimonio, per predeterminare i rapporti patrimoniali in caso di futura crisi. Presupposto è quindi il vincolo matrimoniale e la finalità prevenire la lite giudiziaria. Rientrano nella autonomia dei coniugi (Autonomia negoziale e patti prematrimoniali) e si differenziano dagli accordi in sede di separazione e divorzio. Molti i dubbi sulla ammissibilità dei patti prematrimoniali.Ciò sulla base della compatibilità con alcuni principi cardine del nostro ordinamento.

Prima di tutto sulla liceità della causa, ovvero il rischio di mercificazione dello status. Inoltre, si va a negoziare prima la quantificazione del mantenimento, diritto inderogabile per effetto del matrimonio.

Tali patti, tra l’altro potrebbero non tener conto di certi aspetti, ossia delle variazioni dei rispettivi patrimoni che andrebbero a vanificare l’efficacia dell’accordo.

La Giurisprudenza per lungo tempo ha guardato con sfavore i patti prematrimoniali. Molto spesso le persone che si rivolgono ad un legale pensano ai patti che vengono stilati tra divi del mondo dello spettacolo erroneamente.

Ciò premesso la liceità dei patti prematrimoniali è subordinata alla verifica della finalità che le parti vogliono in concreto realizzare. La Cassazione ha stabilito che, caso per caso, deve essere verificata la liceità del risultato economico perseguito.  Inoltre, le pattuizione devono essere eque. Deve sussistere la proporzione tra i patrimoni e redditi delle parti. Ad esempio una finalità c.d. retributiva del coniuge più debole potrebbe essere considerata illecita.

Per la redazione di patti prematrimoniali è necessario affidarsi a professionisti in grado di dare analiticamente conto delle rispettive sostanze patrimoniali e reddituali. E’ altresì fondamentale che la equità del patto suscita nel momento in cui questo deve avere effetto; al momento della separazione o del divorzio (SEPARAZIONI e DIVORZI).

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