Quali doveri dell’avvocato familiarista? L’avvocato deve anteporre l’interesse del minore alla conflittualità tra genitori.E’ necessario che scoraggi le liti strumentali. Il codice deontologico https://www.consiglionazionaleforense.it/codice-deontologico-forense stabilisce infatti che l’avvocato deve realizzare interessi pubblici primari.
Quando è coinvolto un minore, l’avvocato non assiste una parte contro l’altra, ma e parti nell’interesse supremo del minore. L’Ordinanza del Tribunale di Milano del 23/3/2016, elenca alcuni casi di controversie tra genitori, come ad esempio il caso di delega di familiare a prelevare un figlio a scuola, oppure la precisazione del termine “festività pasquali”. “La legislazione prevede che la festività nazionale occupi il completo orario del giorno (da qui il diritto del genitore a cui compete la festività, di prelevare i figli sin dal mattino). Ne consegue che nessun intervento del giudice è ammesso ove è la legge (che, giova ricordare, le parti e soprattutto i difensori hanno l’obbligo di conoscere) a prevedere espressamente una soluzione esplicita al cospetto di dubbi interpretativi. Sotto tale aspetto non può non sottolinearsi la pretestuosità del conflitto tra i genitori”. Mentre per le fesitività natalizie è chiaro.
In questo contesto, che appare subito pretestuoso, l’avvocato svolge attività di tutela di interessi individuali e collettivi e deve pertanto evitare di alimentare questi conflitti. L’avvocato familiarista può quindi per questo, nelle sedi competenti, essere sottoposto a responsabilità civile per non aver arginato questi conflitto e addirittura alimentato.
Si precisa anche che il ricorso al rimedio preciso dall’articolo 709 ter c.p.c. (709 ter c.p.c. Inadempimento del genitore) è esperibile per risolvere affare c.d. essenziali, istruzione, educazione, salute e residenza abituale. Deve essere rilevato un difetto di azione quando l’intento non è protettivo verso il minore.
Il Giudice quindi deve intervenire in caso di mancato accordo e quando questo determini pregiudizio per il minore ed i suoi interessi. Le controversie in questo caso riguardano l’esercizio della responsabilità genitoriale e le modalità di affidamento. Non si può ricorrere al giudice per questioni di “micro conflittualità” e quindi per un taglio di capelli che non piace all’altro genitore ad esempio.L’inammissibilità della procedura ex 709 ter c.p.c. non pregiudica il minore. Infatti, il giudice nel momento in cui accerta la inidoneità dei genitori, demanda al Comune, di svolgere la funzione di rappresentanza del minore. Sono stati individuati dei vademecum quale guida per gli avvocati familiaristi al fine di muoversi adeguatamente nel delicato contesto http://www.dirittoegiustizia.it/allegati/PP_FAM_17CoaMilanoVedemecum_s.pdf.
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