Donazioni tra genitori e figli, quali novità. Cosa dice la sezione tributaria della Cassazione. Perché non si paga l’imposta. Non si paga la tassa su donazione tra genitori e figli perchè non soggetta a registrazione.

E perché? Perchè sono considerati piccoli atti quotidiani. Le elargizioni in contanti, pagamento indiretto del corrispettivo di una casa. Il problema sorge poi, alla more del genitore, per la inclusione di queste liberalità nell’asse ereditario.

La Agenzia delle Entrate (https://www.fiscoetasse.com/normativa-prassi/11518-la-tassazione-degli-atti-notarili-arriva-la-guida-dell-agenzia-delle-entrate.html) chiarisce bene quali sono soggette e in che misura.

Quelle di modifico valore, non lo sono. Come ad esempio: spese per malattia, istruzione. Quelle che si definiscono non collazionabili. Anche un bene iscritto al PRA. Anche le azioni o quote di società possono essere donate e seguono la regola della non soggezione ad imposta,

La misura dell’imposta è in misura fissa o proporzionale.

Esistono poi le donazioni indirette. Anche nel caso di donazione tra genitori e figli. Ovverosia senza l’intervenuto del notaio e dei testimoni: genitori che dispongono bonifici, o che pagano i debiti dei figli, o che gli rimettono un debito pregresso.

Le liberalità indirette sono senz’altro soggette ad imposta in caso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate, ovvero in caso di registrazione volontaria delle parti.

Il tema sulle aliquote è comunque controverso. La Giurisprudenza lo conferma.

Una recentissima decisione della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte (la n. 47/4/2021) afferma, sul punto, che la remissione del debito  è comunque soggetta ad imposta di registro con aliquota dello 0,5% sul valore.

In ogni caso, quindi, occorre attenzione anche in caso di mera donazione tra genitori e figli.

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