Separazioni consensuali e giudiziali
Dal punto di vista giuridico, la separazione consiste nell’interruzione di tutti quei diritti e doveri che i coniugi rispettivamente acquistano e si assumono con la celebrazione del matrimonio , tranne quelli di assistenza e di reciproco rispetto.
I coniugi che hanno trovato un accordo per la separazione possono chiedere direttamente al Tribunale civile la separazione consensuale.
Se l’ accordo non si raggiunge o viene a mancare, allora si dovrà procedere con una separazione giudiziale.
I coniugi possono anche decidere di separarsi senza alcuna formalizzazione legale. In questo caso si verifica la separazione di fatto, la quale non ha però alcun effetto giuridico.
La separazione consensuale
La separazione consensuale, disciplinata dall’art. 158 c.civ., si verifica per accordo delle parti, quando cioè sia la moglie che il marito sono d’accordo sull’affidamento dei figli e su tutte le situazioni economiche, patrimoniali e personali che sorgeranno a seguito della separazione. In tal caso il Tribunale si limiterà a ratificare tutti i patti e gli accordi intervenuti fra i coniugi conferendo cosi efficacia alla separazione.
Il ricorso deve essere presentato al Tribunale del luogo di residenza attuale di uno dei coniugi
La separazione giudiziale
La separazione giudiziale (art. 151 c.civ.) è quella pronunciata dal Tribunale, quando i coniugi non sono riusciti a trovare un accordo su tutte le questioni economiche e personali attinenti la famiglia ( affidamento dei figli, assegnazione della casa coniugale, assegno di mantenimento ). In tal caso si instaurerà una vera e propria causa legale.
Lo studio Legale Aliventi ha raggiunto negli anni un elevata competenza in materia e grazie ai suoi Avvocati iscritti presso le liste del gratuito patrocinio negli uffici giudiziari del Tribunale di Perugia e Spoleto e quindi è grado di fornire difesa legale a spese dello stato ( qualora ne ricorrano i presupposti ) nei Tribunali sopra indicati e nelle sezioni distaccate di Foligno , Assisi, Todi, Gubbio.
Divorzio rapido Spagnolo
Separazione e divorzio in Italia sono ancora delle procedure piuttosto lunghe. Per avviare una procedura di divorzio bisogna attendere l’omologazione della separazione consensuale o la sentenza di separazione giudiziale e da quel momento devono passare almeno 3 anni per arrivare ad ottenere il divorzio.
Non tutti sono a conoscenza del fatto che oggi i cittadini italiani possono ottenere il certificato di divorzio in Spagna con un’attesa di soli 6 mesi.
Il divorzio rapido in Spagna per italiani è una realtà. I tribunali spagnoli ammettono domande di divorzio presentate non solo da cittadini spagnoli o da coppie miste (cittadino spagnolo e non) ma anche da due coniugi stranieri che abbiamo un collegamento molto forte con l’ordinamento spagnolo. É in realtà una possibilità che già esisteva nella legge processuale spagnola ma che è stata rafforzata dal regolamento comunitario n. 2201/2003 che si occupa specificatamente del riconoscimento ed esecuzione delle sentenze in materia matrimoniale e che è attualmente il testo di riferimento in tutta l’Unione Europa ad eccezione della Danimarca che non fa parte della collaborazione giudiziale rafforzata europea.
Lo Studio Carolina Ansidei di Catrano è grando di fornire tale servizio grazie alla presenza all’ interno dello studio di un Avv. Abilitato ad esercitare anche nel territorio della Spagna.