Il diritto dei nonni a mantenere un rapporto significativo con i nipoti è tutelato e garantito dalla legge, in relazione al supremo interesse del minore.
L’art. 315 bis c.c. ha introdotto comma 8 L. n.219/2012 per cui il figlio ha diritto di crescere nella famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti.
Si tratta di una regola generale che vale in caso di separazione, divorzio e comunque di rottura del nucleo familiare.
L’art. 317 bis c.c disciplina i rapporti con gli ascendenti: l’ascendente al quale viene impedito tale diritto ha possibilità di ricorrere al giudice tutelare del luogo di residenza del minore per richiedere gli opportuni provvedimenti; l’art. 38 disp. Attuazione al codice civile statuisce che tutti questi provvedimenti sono di competenza del tribunale minorenni del luogo di residenza del minore. A parte gli aspetti processuali, alcune pronunce, hanno
(Cassazione civile Ordinanza n.15328/18) ha ribadito che il diritto soggettivo dei nonni ha frequentare i nipoti non è assoluto, ma va contemperato con il superiore interesse del minore.
Il comportamento dei nonni non deve essere invadente e turbare la serenità dei nipoti.
Infatti non sempre il diritto di visita può o deve essere garantito. I nonni hanno un diritto proprio a mantenere rapporti con i nipoti, c.d. significativo, ma tale diritto non è incondizionato.
In diverse prununce, viene statutito che la frequentazione con gli ascendenti deve corrisposndere all’interesse dell minore, “un diritto del minore che soccombe di fronte a quello del minore a condurre una esistenza serena”.
Il Giudice deve infatti prendere i provvedimenti idonei all’interesse del minore: un ingiustiifcato e pregiudizievole comportamento parentale viene preso in considerazione per le scelte.
Altro aspetto è quello economico. L’Ordinanza n.10419 del 2018, dispone sull’obbligo degli ascendenti a fornire mezzi necessari perché i genitori possano adempiere i propri doveri di mantenimento.
Va precisato che il dovere dei nonni verso i nipoti ha carattere sussidiario, quindi non può essere allcolta una richiesta di alimenti tout court. L’obbligo dei nonnni sorge solo quando entrambi i genitori non sono in grado di mantenere i figli; tutto questo va provato insieme allo stato di bisogno.
E’ interessante analizzare poi la sentenza della Corte Europea che statuisce “se la nozione di visita deve essere interpretata in modo da ricomprendervi non solo la visita del minore da aprte dei genitori ma anche visita da parte di altri parenti, diversi dai genitori, i nonni”.
Connesso a questo diritto è il concetto di responsabilità genitoriale, insieme di diritti e doveri,  che ricomprende anche il diritto di affidamento e di visita.
Anche la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, ha dichiarato che il rapporto tra nonni e nipoti rientra tra i legami familiari tutelati (art. 8 Conv. https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ITA.pdf).

Aspetto importante e non trascurabile che sta destando diversi spunti di riflessione è il diritto dei nonni c.d. non biologici. La Costituzione e la corte europea dei diritti dell’uomo, riconosce un diritto azionabile anche agli ascendenti a instaurare e mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni; tale diritto è riconosciuto anche a coloro che non abbiano un legame di parentela in line retta ma a ogni altra persona ad esempio che conviva o affianchi i nonni biologici, e comunque ogni persona idonea a mantenere relazione affettiva stabile con il minore e dalla quale lo stesso minore possa trarre beneficio.
Occorre tuttavia precisare come i parenti, e dunque anche gli ascendenti, siano legittimati ex artt. 333-336 c.c. ad adire il Tribunale per i minorenni al fine di ottenere un provvedimento de potestate nei confronti del genitore (o dei genitori) che si rifiuti ingiustificatamente di consentire loro di frequentare i nipoti, sempre che non sussistano ragioni tali da indurre a ritenere che siffatto rapporto sia contrario all’interesse del minore, che comunque deve essere ascoltato ai sensi del nuovo testo del comma 2 dell’art. 336 c.c. modificato con l’entrata in vigore del D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 .

www.avvocatoansidei.it