Limiti tra diritto alla privacy e ammissibilità delle prove nel processo.
Il codice della privacy (Il Nuovo Codice Privacy.) prevede una deroga al preventivo consenso del trattamento dei dati della persona interessata quando l’acquisizione è per far valere un proprio diritto in un processo. Ciò significa che la prova legittimamente acquisita, prevale sul diritto alla riservatezza. Significa che la parte che vuole utilizzare qualel prova deve averla acquisita senza violare un sitema informatico, senza aver interferito illecitamente nella vita privata o violando il domicilio della controparte.
Il codice penale punisce infatti chi si introduce nell’abitazione altrui, chi usando strumenti di ripresa si procura indebitamente imamgini e o registrazioni; o comunque chi rivela o diffonde imamgini e o notizie della vita privata altrui acquisite indebitamente. Sono ammesse le registrazioni telefoniche tra presenti, mentre non sono consentite tra terzi, e costituisce reato.
Il reato si configura quando vi è la violazione di un sistema informatico protetto da password e quindi del diritto alla privacy. Ad esempio costituisce reato il comportamento del marito che accede al conto on line della moglie e stampa l’estratto conto, producendolo in giudizio.
Occorre poi distinguere i dati estratti da Facebook, da skype, whatsapp, e cioè distinguere tra dati reperibili da chiunque poiché visibili; diversamente quelli invece che sono accessibili solo ad una cerchia ristretta, protetta.
Nel processo civile, per valutare se vi è violazione della norma sulla privacy occorre verificare se i dati sono acquisiti in fase pre-processuale; permane però la eventuale responsabilità penale.
E’ necessario comunque eseguire un contemperamento degli interessi in gioco e bilanciare l’acquisizione del dato con l’interferenza illecita nella vita privata.
Ad esempio, prove acquisite mediante registrazione all’interno della casa privata per la tutela della figlia minore sono state interpretate in senso positivo. In particolare, le immagini che riprendevano uno dei genitori assumere sostanze stupefacenti all’interno dell’abitazione familiare sono state poste a fondamento della richiesta per l’affido esclusivo (La responsabilità genitoriale) . E’ necessario valutare in concreto l’interesse sotteso. In questo caso il supremo interesse del minore può sacrificare il diritto alla privacy del genitore che abusa di sostanze stupefacenti.
www.avvocatoansidei.it