Chi paga l’avvocato se.…perdo la causa, se non sono soddisfatto, se non ho soldi, se muore chi ha dato incarico?

L’avvocato deve essere pagato dal proprio cliente. E’ infatti sempre obbligato a corrispondere gli onorari all’avvocato nominato. Anche se la causa ha esito sfavorevole questo non incide nella liquidazione egli onorari. Così come non incide sul diritto al compenso dell’avvocato. Chi paga l’avvocato se… Va pagato quindi anche se le prestazioni dell’avvocato non hanno comportato utilità al cliente.

Il compenso è dovuto per l’assistenza legale a prescindere. la prestazione resa dall’avvocato è infatti legata ad obbligo di mezzi e non di risultato. Il contratto che intercorre tra l’avvocato ed il cliente è qualificato dalla giurisprudenza come mandato professionale a tempo (Cass. civ. n. 63/326).
Può riguardare sia una attività giudiziale che stragiudiziale. Il cliente è colui che ha conferito l’incarico al professionista e non necessariamente
coincide con colui nel cui interesse la prestazione deve essere eseguita. Chi paga l’avvocato, quindi ?Il Cliente.
Il rapporto tra cliente e professionista è regolato dalle norme sul mandato e dal codice di deontologia professionale. L’obbligazione dell’avvocato assunta mediante la stipulazione di un contratto professionale di prestazione d’opera intellettuale è ritenuta comunemente una obbligazione di mezzi. Il professionista assumendo l’incarico, si impegna a porre in essere tutte le condizioni tecnicamente necessarie per consentire al cliente la realizzazione dello scopo perseguito. Non anche il raggiungimento del risultato.
Altra problematica può riguardare la misura del compenso. Cioè se la misura del compenso spettante all’avvocato sia o meno  vincolata alla pronuncia sulle spese da parte del giudice che definisce la causa. Ciò viene chiarito negativamente dalla giurisprudenza della Suprema Corte nel senso che la liquidazione degli onorari  è indipendente e svincolata dalla statuizione che condanna la parte soccombente al pagamento delle spese e degli onorari di causa (Cass. 6 marzo 2018 n. 5224).

Inoltre, per la determinazione del compenso, fondamentale è il conferimento di incarico e il preventivo. il diritto al compenso si basa sul contratto  di mandato professionale. Non ha vincoli  di forma (Cass. 31.3.2021 n. 8863) e dall’effettivo svolgimento della prestazione professionale.

Per ottenere il  il pagamento  del compenso deve provare il conferimento dell’incarico e l’adempimento dello stesso pertanto.

 

 

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