Nel caso di collocamento c/o la madre, è ammissibile la richiesta di autorizzazione al traferimento all’estero in caso di affido condiviso?

Alcune recenti pronunce analizzano attraverso una articolata istruttoria, se la richiesta prospettata dal genitore che intende trasferirsi, è idonea a consentire l’accoglimento della modifica dell’attuale assetto. In ordine, l’art. 337 ter c.c. e alla responsabilità genitoriale (La responsabilità genitoriale) è previsto che la residenza abituale dei figli minori sia stabilita di comune accordo dai genitori. In caso quindi di dissenso di uno dei genitori al trasferimento dei  figli in altra città, deve risultare in base a giustificati motivi.

Il trasferimento all’estero deve essere una soluzione nevcessaria ovvero deve rispondere all’interesse dei figli. Preminente deve essere la conservazione dell’habitat dei figli, la casa familiare, le relazioni familiari (Diritto dei nonni a mantenere rapporti con i nipoti).

Il Tribunale di Perugia, nella recente pronuncia del 2019 n.27, si trova a valutare a richiesta di una madre basata sul disagio in cui vive lei insieme ai figli a rimanere in Italia senza lavoro e in ristrettezze economiche. L’esito dell’istruttoria che analizza la richiesta al trasferimento, fa emergere che l’istanza si fonda sull’offerta ricevuta dalla madre ad un lavoro che garantisce un reddito soddisfacente. Senza dubbio la madre ha diritto al trasferimento e a realizzare le proprie aspettative, ma la modifica dell’assetto familiare e la scelta potrebbe ben modificare il rapporto con il padre. Iil padre si troverebbe a subire la distanza sia in termini di frequentazione sia di costi. Va valutata la soluzione, in concreto, che soddisfi maggiormente l’interesse dei minori. Viene disposta anche una CTU psciologica per stabilire l’equilibrio emotivo dei minori e della famiglia ingenerale. Pure essendo positivo l’esito delle risultanza, da cui emerge che i minori hanno risorse intellettive e emotive, il trasferimento comportare un un cambiamento radicale.

Il Tribunale nell’individuare l’interesse preminente dei minori, stabilisce che non si può prescindere dalle dinamiche di relazione: il collocazione all’estero comporterebbe l’allontanamento dal padre. La responsabilità genitoriale richiede di mettere al primo posto l’interesse del minore e il diritto alla bigenitorialità è un diritto dei figli. Ciò posto, a meno che non vi sia una urgenza o un grave motivo, prevale l’interesse del minore a mantenere un rapporto costante anche con il padre.

Il Tribunale ha, sulla base delle sopra esposte considerazione, rigettato la richiesta. E’ fondamentale, nell’interesse dei figli minori, mantenere distinta la dimensione della coppia da quella della genitorialità.  Inoltre, le esigenze personali dei genitori, in una situazione ove i minori sono tuttavia inseriti in una vita sociale adeguata e sono sereni, non prevalgono sull’interesse a mantenere un serio e costante rapporto con l’altro genitore.

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