Cosa succede agli animali d’affezione nel caso in cui il proprietario sia beneficiario di amministrazione di sostegno (AMMINISTRAZIONE di SOSTEGNO)?
Emblematico è il caso di una donna che, in sede di nomina dell’amministratore di sostegno, dinanzi al Giudice Tutelare, ha espresso il desiderio che il proprio cane possa essere accudito ad una amica; in particolare non le era stato concesso di tenere con sé  l’animale all’interno della struttura in cui si trova ricoverata.
L’amica, cui viene richiesto l’affidamento della cura del cane, dovrà poi portarlo anche presso la strutturla per consentirle di vederlo.
La persona incaricata, diviene così ausiliario dell’amministratore di sostegno, occupandosi dei bisogni materiali del cane della beneficiaria.
Si tratta di una decisione innovativa, ancorchè di alcuni anni fa, perché traduce i principi dettati dalle fonti nazionli e sovranazionali in materia di sentimenti verso gli animali.

Tale sentimento costituisce un valore che ha copertura costituzionale. Ciò si riscontra anche nella tutela penale prevista in caso dei delitti di cui agli artt. 544 bis e 544 sexies c.p.
E’ possibile infatti che sia lo Stato sia le Regioni, promuovano azioni volte a integrare programmi didattici e di cura  insieme agli animali.
Nel caso di specie, il Giudice Tutelare, partendo dal presupposto che il sentimento verso gli animali ha valore costituzionale, viene riconosciuto un diritto soggettivo all’animale da compagnia. La pesona anziana sottoposta a amministrazione di sostegno ha riconosciuto, in capo a sé, il diritto a continuare a frequentare il proprio cane.

www.avvocatoansidei.it