Adozione di minore straniero da parte di single. La Corte Costituzionale italiana ha dichiarato incostituzionale la norma che escludeva l’adozione di minore straniero da parte di single (ADOZIONI MINORI) . Con la sentenza n. 33, la Corte ha stabilito che l’articolo 29-bis, comma 1, della legge 184 del 1983, viola gli articoli 2 e 117 della Costituzione, in relazione all’articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.
La Corte ha sottolineato che l’esclusione automatica dei single dall’adozione internazionale non è giustificata. Considerando che le persone singole possono offrire un ambiente stabile e armonioso a un minore in stato di abbandono.Tuttavia, ha precisato che spetta al giudice valutare l’idoneità affettiva dell’aspirante genitore e la sua capacità di educare, istruire e mantenere il minore, tenendo conto anche della rete familiare di supporto (La responsabilità genitoriale).
È importante notare che questa sentenza riguarda esclusivamente l’adozione internazionale di minori stranieri. Le normative sull’adozione nazionale in Italia rimangono invariate, e le persone singole possono adottare minori italiani solo in casi eccezionali previsti dalla legge
La Corte ha ritenuto che non ci fosse una giustificazione adeguata per escludere le persone singole dall’adozione di minori stranieri. L’idoneità affettiva e genitoriale dovrebbe essere valutata caso per caso, lasciando spazio al giudizio del tribunale. Valuterà il tribunale vari fattori e l’interesse del minore (L’interesse superiore del minore).
La sentenza della Corte Costituzionale affronta un tema centrale. La questione dell’autodeterminazione dei singoli e il diritto del minore a essere accolto in un ambiente familiare stabile e armonioso. La Corte ha sottolineato come l’esclusione automatica delle persone singole dall’adozione internazionale rischi di avere un effetto negativo sulla possibilità di molti minori di trovare una famiglia accogliente. Soprattutto in un contesto in cui le richieste di adozione sono in forte calo.
Un altro punto fondamentale che emerge dalla sentenza riguarda il chiarimento riguardo ai timori di discriminazione tra adozione internazionale e adozione interna. Il rischio di una disparità di trattamento tra le due tipologie di adozione non configura un vizio di inammissibilità. In altre parole, non si tratta di un problema costituzionale se il sistema legale prevede ancora restrizioni per le adozioni interne, mentre apre le porte alle adozioni internazionali per le persone singole.
L’ordinanza del Tribunale di Firenze aveva sollevato il problema della legge applicabile alle adozioni internazionali. In particolare, riguardo al fatto che il no all’adozione fosse basato sulle leggi del Paese del minore. In questo contesto, la Corte ha deciso di intervenire, ribadendo che le famiglie monoparentali, pur non avendo attualmente accesso automatico all’adozione interna, potrebbero veder riconosciuta la loro idoneità all’adozione in base all’evoluzione della giurisprudenza e della legislazione italiana. Se la questione venisse sollevata, infatti, sarebbe difficile non confermare il diritto delle famiglie monoparentali a diventare genitori adottivi, data la progressiva affermazione di questo principio.
In definitiva, la Corte ha fatto chiarezza su diversi aspetti, in particolare riguardo all’adozione internazionale, e ha lasciato intendere che, con l’evolversi della legislazione e della giurisprudenza, potrebbe esserci spazio anche per una revisione delle restrizioni esistenti sull’adozione interna da parte delle famiglie monoparentali.
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