La responsabilità genitoriale ha sostituito la c.d. potestà genitoriale, che vedeva in posizione di preminenza il genitore sul figlio.
Cambia di fatto la prospettiva, il figlio al centro: l’interesse del minore che ha diritto alla protezione e alle cure necessarie.
Il principio di responsabilità genitoriale non si trova nel codice civile ma è rinvenibile nell’ordinamento.
Il diritto fondamentale del bambino è quello sancito dall’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e dalla Convenzione di New York alla bigenitorialità.
Il diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e diretti con entrambi i genitori, per e nell’interesse del minore. La presenza comune di entrambi i genitori deve essere intesa come presenza idonea a garantirgli salde relazioni con entrambi i genitori che hanno il dovere di cooperare nella sua educazione, assistenza e istruzione.
Anche per i figli nati fuori dal matrimonio, il riconoscimento, comporta l’assunzione di tutti i diritti e doveri e dunque la responsabilità genitoriale.
Nelle norme internazionali ed europee troviamo la definizione di responsabilità genitoriale, quale insieme di diritti e doveri di cui è investita una persona fisica in virtù di decisione giudiziaria o accordo, riguardanti la persona  i beni del minore; oltre che il diritto di visita e di affidamento.
Bene, la responsabilità genitoriale è esercitata di comune accordo tra i genitori, e tale principio non viene meno in caso di separazione e o divorzio. Solo nel caso di affido esclusivo a uno dei genitori, l’altro potrà concorrere solo nelle decisioni di maggiore interesse.

Nel caso di disaccordo per decisioni di particolare importanza, si ricorre al Giudice. Il contrasto deve vertere però su questioni specifiche e determinate. Il Giudice competente a conoscere le questioni c.d. di particolare importanza è il Tribunale dei Minorenni.
Per i figli nati fuori dal matrimonio, e quindi per l’esercizio della responsabilità genitoriale, vale la regola del preventivo riconoscimento del figlio.
E’ previsto l’ascolto del minore infraquattordicenne se capace di discernimento: l’autorità giudiziaria prima di adottare qualunque decisione che riguardi il minore, consultandolo al fine di comprendere le sue specifiche necessità.
Vi sono delle cause che impediscono l’esercizio della responsabilità genitoriale: morte genitore, stato di incapacità del genitore superstite, per infermità di mente o altra causa.
Tra le cause si annovera anche la duratura mancanza di rapporti tra genitore e figlio, trattandosi di impedimento che preclude l’esercizio dei poteri e doveri di cura della persona.
Salvo i casi in cui la lontananza integra un vero e proprio disinteresse, esistono casi nei quali fattualmente l’esercizio della responsabilità genitoriale è disgiunto per affari ordinari. La lontananza di uno dei genitori non esclude poi la responsabilità civile ex art. 2048 c.c. del genitore. Per tutto quanto non previsto, la regola principe è l’interesse del minore.

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