La Convenzione dell’Aja rappresenta il segno di fiducia per la protezione del minore (TUTELA MINORI).
Nella possibilità di assicurare continuità nella protezione del minore in cooperazione con altri Stati. Supera i confini nazionali, è poco conosciuta e lo dimostra la scarsa giurisprudenza.
In particolare, la Convenzione dell’Aja sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, contiene già nel suo titolo tutto. E’ stata adottata nel 1996 e entrata in vigore nel 2002, poi eseguita nel 2015.
Assicura la protezione dell’infanzia e dell’adolescenza sulla traccia già delineata nel 1989 dalla Convenzione delle nazioni Unite.
La portata applicativa è molto ampia ed entra in gioco solo rispetto a fattispecie internazionali e mira a coordinare l’azione svolta in questo campo dalle autorità di vari stati. Porta con se quindi norme uniformi di diritto internazionale: individuano il paese davanti alla cui autorità possono e devono essere sollecitati certi provvedimenti per proteggere il minore; le condizioni alle quali i provvedimenti resi dalle autorità di un certo stato sono ammesse a produrre effetti in altro stato; come si può dialogar etra stati.
In Italia entra in vigore nel 2016 dopo un iter complesso per assicurarle applicazione, effettività, capacità di soluzione di problemi pratici.
La Convenzione, contiene norme self executing.
Nella interpretazione è la stessa Convenzione che spesso viene in aiuto.
Ad esempio nel caso di protezione di minori, l’art. 3 descrive le misure che sono comprtese nella sfera applicativa della Convenzione. Anche i provvedimenti che limitano la responsabilità genitoriale, con cui viene fissata la residenza abituale del minore.
Proprio con riferimento alla residenza abituale, che viene individuata nel luogo nel quale la persona fissa il centro dei propri interessi, che ben può essere diverso da quello anagrafico dei registri. Ecco, entrano in gioco gli aspetti fattuali, concreti. In particolare, per i minori, hanno rilievo i luoghi dove si concentrano gli affetti, interessi educativi, di cura. Quindi il paese dove il bambino va a scuola dove concretamente riceve cure.
Non sempre le indagini sono facili ma questo per dire che non vi sono automatismi. La verifica deve essere operata sul caso concreto e mediante la collaborazione tra le autorità centrali dei vari stati che devono collaborare e agevolare l’applicazione uniforme e lo scambio di informazioni.
Per rendere effettiva questa uniformità, vi è stata una certa produzione di testi normativi, e misure della UE.
In particolare, il regolamento CE 2201/2003, c.d. Bruxelles II bis. Detta per gli stati membri della UE un regime per la competenza giurisdizionale e efficacia delle decisioni materia matrimoniale e responsabilità genitoriale. La Convenzione infatti, art. 52, cede il passo alle norme uniforme che mirano al raggingimenro del medesimo rapporto nei rapporti interni a due stati.
I professionisti devono quindi ricordare il ruolo che riveste la Convenzione nel nostro ordinamento ai fini della corretta applicazione delle norme e una effettiva tutela del minore.

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